Responsabili dei reati edilizi
Quelli edilizi sono reati propri, salvo naturalmente il concorso (art. 110, c.p.), ed è dunque opportuno distinguere tra responsabili diretti (del reato proprio) e responsabili in concorso.
Responsabili diretti
I responsabili diretti possono essere:
a) il titolare del "permesso"
b) il committente
c) il costruttore
art. 29, c. 1 e 2, T.U.)
della conformità delle opere: 1) alla normativa urbanistica; 2) alle previsioni di piano; 3) alle previsioni del "permesso"; 4) alle modalità esecutive dal medesimo stabilite
d) il direttore dei lavori
(art. 29, c. 1 e 2, T.U.)
della conformità delle opere:
1) alle previsioni del "permesso"; 2) alle modalità esecutive dal medesimo stabilite (ma può rispondere in concorso anche delle altre fattispecie, come nel caso in cui il I permesso" sia macroscopicamente illegittimo CP, sez. III, n. 139821 2001)
e) il progettista
(art. 29, c. 3, T.U.)
per dichiarazioni non veritiere connesse alla d.i.a., (ma può anche rispondere in concorso del reato di costruzione abusiva, se non si limiti a redigere grafici e progetto, ma documenti, dolosamente, che si tratti di intervento soggetto a semplice d.i.a. CP, sez. V, n. 10515199)
a) Il titolare del "permesso" è colui a cui è rilasciato il titolo (ad esso riterrei vada equiparato chi presenti la super - d.i.a.)
b) Committente è colui che affida ad altri, anche verbalmente, l'esecuzione dei lavori.
e) Costruttore è chi, materialmente, esegua i lavori, qualunque sia la dimensione della sua impresa, anche irregolare, e/o l'entità dei lavori eseguiti (anche impresa individuale e/o artigiana).
d) Direttore dei lavori è chi, di fatto e/o di diritto (in tal caso, anche se si sia del tutto disinteressato, di fatto, ai lavori: CP, sez. III, n. 460/98), dirige l'esecuzione dell'opera e sovrintende ad essa. Egli, però, non è responsabile se denuncia la situazione agli altri interessati ed alla autorità. In particolare, di solito, gli sarà sufficiente contestare agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del "permesso", con esclusione delle varianti in corso d'opera, ed informare, contestualmente e motivatamente, il dirigente comunale. Nei casi più gravi, però (totale difformità o variazione essenziale), deve anche rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione inoltrata al dirigente comunale (art. 29 ([1]), c. 2, T.U.). Al direttore dei lavori (normalmente: di fatto) che non possieda gli adeguati titoli abilitativi potrà anche essere contestato l'esercizio abusivo di una professione (art. 348 ([2]), c.p.).
e) Progettista è, nel caso che ci interessa, chi ha sottoscritto la relazione a sostegno della d.i.a./super d.i.a., considerato persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi del codice penale, responsabile, in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione, del reato di falsità ideologica (art. 481 ([3]), c.p.), in concorso con il committente che ha firmato la domanda, oltre alle sanzioni disciplinari per l'irrogazione delle quali l'Amministrazione darà comunicazione al competente ordine professionale.
Responsabili in concorso
Il proprietario (ed i comproprietari) dell'immobile
Il proprietario non è tra i soggetti elencati all'art. 29, T.U. (già art. 6, L.Q.), e dunque non gli è addebitabile il reato "proprio", ma, naturalmente, se egli sia anche committente/esecutore/direttore dei lavori, risponderà del reato "proprio" in tali vesti. Nella recente giurisprudenza della Cassazione penale si sono affermate diverse posizioni:
una, secondo la quale l'accertamento della (com)proprietà è elemento idoneo a fondare la responsabilità, pur con possibilità di prova contraria (sez. III, n. 9168/2000), poiché, in caso di disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile, anche la semplice tolleranza di chi sa e può intervenire genera responsabilità in concorso (sez. III, n. 7314/ 2000);
un'altra, secondo la quale il (com)proprietario non ha alcun obbligo giuridico di impedire la commissione dell'abuso edilizio (sez. III, n. 40699/2003); né è punibile la mera tolleranza senza che vi sia stata partecipazione attiva; né, senza tale partecipazione, è sufficiente la adesione alla realizzazione dell'abuso (sez. 11, n. 1028412000), poiché il (com)proprietario, in quanto tale, non è destinatario diretto del precetto penale, non essendo tra i soggetti dell'art. 29, TU. Il titolo di proprietà, insomma, anche se indizio grave a suo carico, non è, da solo, sufficiente a ritenere responsabile un soggetto, senza dimostrarne il diretto interessamento, anche se sub specie di concorso meramente morale (tra gli elementi indiziari, es.: i rapporti di parentela/affinità tra esecutore e proprietario (CP, sez. III, n. 3819312002) e le loro eventualmente diverse situazioni economiche (CP, sez. 11, n. 5476/99); la sua presenza in loco o la eventuale presenza di una precedente richiesta comune di titolo abilitativo (CP, sez, III, n. 9479/95); la circostanza di risiedere stabilmente nel luogo dove si è edificato e/o il comune interesse all'edificazione per soddisfare esigenze familiari (CP, sez. III, n. 38193/2002))
Presupposto della responsabilità è, in ogni caso, che il (com)proprietario abbia, comunque, la disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile (idem), il che non avviene quando abbia affittato/locato l'immobile, poiché in questo caso la disponibilità è del conduttore/affittuario (CP, sez. III, n. 11062/93) (salvo il caso, naturalmente, in cui il proprietario/locatore si sia in qualche modo ingerito, anche in forma di concorso morale, nella realizzazione dei lavori).
Il subappaltatore ed il subappaltante
Il subappaltatore è sicuramente responsabile, per i lavori commessigli, del reato urbanistico, perché ha l'obbligo di controllare che i lavori affidatigli siano legittimi. Il subappaltante che si ingerisca concretamente nella realizzazione delle opere edilizie, deve rispondere, quantomeno a titolo di concorso, del reato urbanistico, tranne il caso in cui il subappaltatore lavori in situazione di assoluta autonomia. Entrambi sono a tutti gli effetti "costruttori".
Il fornitore di prefabbricati
Nel caso in cui i prefabbricati siano da considerare nuove costruzioni, non precarie o pertinenziali, il venditore in quanto tale non va incontro a responsabilità penali, a meno che egli o chi per lui presti la propria assistenza tecnica per il montaggio del prefabbricato (personale specializzato e macchinari), perché, in questi casi, si ritiene abbia l'obbligo di accertarsi che l'acquirente avesse ottenuto il titolo necessario (CP, sez. III, n. 580/88).
Prestatori di lavoro subordinato
La giurisprudenza edita al riguardo è assai esigua, ma anche il prestatore di lavoro subordinato, proprio perché i reati edilizi sono (tranne quello di lottizzazione abusiva) colposi, è stato ritenuto responsabile, in caso di accertamento non soltanto della sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito, ma anche e soprattutto della sua piena consapevolezza dell'abusività dei lavori (CP, sez. III, n. 7626/99), e salva, dunque, la buona fede (CP, sez. III, n. 1630/88). In sostanza, si tratta di verificare se sia ragionevole, anche in relazione al ruolo ricoperto ed alle circostanze del caso concreto, che al lavoratore debba farsi carico dell'obbligo di controllare la regolarità dei lavori affidatigli. (n.b.: gli artigiani (o cd tali) e le ditte individuali non sono ovviamente da considerare prestatori di lavoro subordinato, ma "costruttori" a tutti gli effetti).
Il locatore ed il conduttore
In caso di locazione, il proprietario/locatore non è responsabile per la costruzione senza "permesso" realizzata dal conduttore, poiché questi ha acquisito l'autonoma disponibilità dell'area interessata ed il relativo titolo per richiedere il "permesso", a meno che, naturalmente, il proprietario/ locatore si sia ingerito in qualunque modo, anche sotto forma di concorso morale nella esecuzione dei lavori.
Gli acquirenti dell'immobile o del lotto abusivo
Relativamente alla ipotesi della lett. b), art. 44 ([4]), T.U. (già art. 20, L.Q.), immobile abusivo, il notaio va incontro a gravi responsabilità se roghi senza la dichiarazione di regolarità edilizia ed urbanistica e ciò, in linea di massima, dovrebbe limitare le ipotesi di responsabilità dell'acquirente. Per la ipotesi della lett. c), art. 44, T.U. lotto abusivo, gli acquirenti di singoli lotti non concorrono nel reato di lottizzazione abusiva per il solo fatto dell'acquisto, ma soltanto se siano consapevoli dell'abusività dell'intervento (CP, sez. III, n. 10061/95), ciò che si verifica in particolare se al momento dell'acquisto il programma lottizzatorio abbia iniziato a delineare i propri aspetti materiali sul territorio (CP, sez. III, n. 12989/2000). La configurazione del reato è possibile anche in presenza di semplice contratto preliminare di alienazione dei singoli lotti, se si collochi in un contesto indiziario che riveli in modo inequivoco la finalità edificatoria (CP, sez. III, n. 3668/2000). Si rammenti altresì che la giurisprudenza ritiene necessario, per questa fattispecie, il dolo, e non la semplice colpa (cap. X, par. 1).
Il tecnico
Salvo quanto visto sopra a proposito del direttore dei lavori e del progettista, è stato altresì ritenuto responsabile del reato di lottizzazione abusiva (lett. c), art. 20 L.Q., ora, art. 44, T.U.), essendone stato dimostrato il dolo:
il tecnico (nella specie: geometra) che ha predisposto il piano di lottizzazione, di cui ha richiesto ed ottenuto l'approvazione da parte dell'UTE (ora, Ufficio del territorio) (CP, sez. III, n. 1279/87) (violando anche la legge professionale, poiché la redazione di tali piani non rientra nella competenza del geometra) (CS, sez. IV, n. 4620/2001);
il tecnico che abbia operato l'ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, comprese anch'esse nella maggiore estensione della proprietà originaria (CP, sez. III, n. 10061/95).
Il notaio
Se il notaio non ottemperi a quanto disposto dall'art. 30 ([5]), T.U., e roghi una compravendita senza il relativo certificato di destinazione urbanistica (salvo il caso di terreni che costituiscano pertinenze di edifici censiti nel n.c.e.u., se la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 mq) potrebbe configurarsi il reato dell'art. 361 ([6]), c.p. Con riferimento, poi, al] a ipotesi della
lett. c), art. 44, T.U. (lottizzazione abusiva), non può concorrervi il notaio che si sia limitato alle autentiche degli atti (CP, sez. un., n. 1/90): può invece concorrervi se si possa desumere (es. da: dimensione complessiva strutturale di ogni singolo atto; sistema negoziale predisposto per eludere specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici (es. minima unità colturale); stipulazione diluita nel tempo di vari atti da parte degli stessi venditori per il medesimo terreno) che abbia coscientemente e volontariamente partecipato al piano lottizzatorio (CP, sez. III, n. 12989/2000).
Le persone giuridiche
La responsabilità penale è strettamente personale e per fatto proprio, ed una persona giuridica, in quanto tale, non può essere incriminata. Senza affrontare il delicato problema della efficacia delle deleghe di responsabilità, due sono i principi di carattere generale che è necessario contemperare:
il responsabile delle eventuali violazioni commesse nell'ambito dell'attività di impresa è la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e per essa agisce, ma
occorre sempre accertare anche l'effettivo contegno tenuto da ciascuna persona/organo in relazione ai poteri in concreto esercitati.