Responsabili dei reati edilizi

Quelli edilizi sono reati propri, salvo naturalmente il concorso (art. 110, c.p.), ed è dunque opportuno distinguere tra responsabili diretti (del reato proprio) e responsabili in concorso.

Responsabili diretti

I responsabili diretti possono essere:

a) il titolare del "permesso"

b) il committente

c) il costruttore

art. 29, c. 1 e 2, T.U.)

della conformità delle opere: 1) alla normativa urbanistica; 2) alle previsioni di piano; 3) alle previsioni del "permesso"; 4) alle modalità esecutive dal medesimo stabilite

d) il direttore dei lavori

(art. 29, c. 1 e 2, T.U.)

della conformità delle opere:

1) alle previsioni del "permesso"; 2) alle modalità esecutive dal medesimo stabilite (ma può rispondere in concorso anche delle altre fattispecie, come nel caso in cui il I permesso" sia macroscopicamente illegittimo CP, sez. III, n. 139821 2001)

e) il progettista

(art. 29, c. 3, T.U.)

per dichiarazioni non veritiere connesse alla d.i.a., (ma può anche rispondere in concorso del reato di costruzione abusiva, se non si limiti a redigere grafici e progetto, ma documenti, dolosamente, che si tratti di intervento soggetto a semplice d.i.a. CP, sez. V, n. 10515199)

a) Il titolare del "permesso" è colui a cui è rilasciato il titolo (ad esso riterrei vada equiparato chi presenti la super - d.i.a.)

b) Committente è colui che affida ad altri, anche verbalmente, l'esecuzione dei lavori.
e) Costruttore è chi, materialmente, esegua i lavori, qualunque sia la dimensione della sua impresa, anche irregolare, e/o l'entità dei lavori eseguiti (anche impresa individuale e/o artigiana).
d) Direttore dei lavori è chi, di fatto e/o di diritto (in tal caso, anche se si sia del tutto disinteressato, di fatto, ai lavori: CP, sez. III, n. 460/98), dirige l'esecuzione dell'opera e sovrintende ad essa. Egli, però, non è responsabile se denuncia la situazione agli altri interessati ed alla autorità. In particolare, di solito, gli sarà sufficiente contestare agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del "permesso", con esclusione delle varianti in corso d'opera, ed informare, contestualmente e motivatamente, il dirigente comunale. Nei casi più gravi, però (totale difformità o variazione essenziale), deve anche rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione inoltrata al dirigente comunale (art. 29 ([1]), c. 2, T.U.). Al direttore dei lavori (normalmente: di fatto) che non possieda gli adeguati titoli abilitativi potrà anche essere contestato l'esercizio abusivo di una professione (art. 348 ([2]), c.p.).
e) Progettista è, nel caso che ci interessa, chi ha sottoscritto la relazione a sostegno della d.i.a./super d.i.a., considerato persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi del codice penale, responsabile, in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione, del reato di falsità ideologica (art. 481 ([3]), c.p.), in concorso con il committente che ha firmato la domanda, oltre alle sanzioni disciplinari per l'irrogazione delle quali l'Amministrazione darà comunicazione al competente ordine professionale.

Responsabili in concorso

Il proprietario (ed i comproprietari) dell'immobile

Il proprietario non è tra i soggetti elencati all'art. 29, T.U. (già art. 6, L.Q.), e dunque non gli è addebitabile il reato "proprio", ma, naturalmente, se egli sia anche committente/esecutore/direttore dei lavori, risponderà del reato "proprio" in tali vesti. Nella recente giurisprudenza della Cassazione penale si sono affermate diverse posizioni:

una, secondo la quale l'accertamento della (com)proprietà è elemento idoneo a fondare la responsabilità, pur con possibilità di prova contraria (sez. III, n. 9168/2000), poiché, in caso di disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile, anche la semplice tolleranza di chi sa e può intervenire genera responsabilità in concorso (sez. III, n. 7314/ 2000);

un'altra, secondo la quale il (com)proprietario non ha alcun obbligo giuridico di impedire la commissione dell'abuso edilizio (sez. III, n. 40699/2003); né è punibile la mera tolleranza senza che vi sia stata partecipazione attiva; né, senza tale partecipazione, è sufficiente la adesione alla realizzazione dell'abuso (sez. 11, n. 1028412000), poiché il (com)proprietario, in quanto tale, non è destinatario diretto del precetto penale, non essendo tra i soggetti dell'art. 29, TU. Il titolo di proprietà, insomma, anche se indizio grave a suo carico, non è, da solo, sufficiente a ritenere responsabile un soggetto, senza dimostrarne il diretto interessamento, anche se sub specie di concorso meramente morale (tra gli elementi indiziari, es.: i rapporti di parentela/affinità tra esecutore e proprietario (CP, sez. III, n. 3819312002) e le loro eventualmente diverse situazioni economiche (CP, sez. 11, n. 5476/99); la sua presenza in loco o la eventuale presenza di una precedente richiesta comune di titolo abilitativo (CP, sez, III, n. 9479/95); la circostanza di risiedere stabilmente nel luogo dove si è edificato e/o il comune interesse all'edificazione per soddisfare esigenze familiari (CP, sez. III, n. 38193/2002))

Presupposto della responsabilità è, in ogni caso, che il (com)proprietario abbia, comunque, la disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile (idem), il che non avviene quando abbia affittato/locato l'immobile, poiché in questo caso la disponibilità è del conduttore/affittuario (CP, sez. III, n. 11062/93) (salvo il caso, naturalmente, in cui il proprietario/locatore si sia in qualche modo ingerito, anche in forma di concorso morale, nella realizzazione dei lavori).

Il subappaltatore ed il subappaltante

Il subappaltatore è sicuramente responsabile, per i lavori commessigli, del reato urbanistico, perché ha l'obbligo di controllare che i lavori affidatigli siano legittimi. Il subappaltante che si ingerisca concretamente nella realizzazione delle opere edilizie, deve rispondere, quantomeno a titolo di concorso, del reato urbanistico, tranne il caso in cui il subappaltatore lavori in situazione di assoluta autonomia. Entrambi sono a tutti gli effetti "costruttori".

Il fornitore di prefabbricati

Nel caso in cui i prefabbricati siano da considerare nuove costruzioni, non precarie o pertinenziali, il venditore in quanto tale non va incontro a responsabilità penali, a meno che egli o chi per lui presti la propria assistenza tecnica per il montaggio del prefabbricato (personale specializzato e macchinari), perché, in questi casi, si ritiene abbia l'obbligo di accertarsi che l'acquirente avesse ottenuto il titolo necessario (CP, sez. III, n. 580/88).

Prestatori di lavoro subordinato

La giurisprudenza edita al riguardo è assai esigua, ma anche il prestatore di lavoro subordinato, proprio perché i reati edilizi sono (tranne quello di lottizzazione abusiva) colposi, è stato ritenuto responsabile, in caso di accertamento non soltanto della sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito, ma anche e soprattutto della sua piena consapevolezza dell'abusività dei lavori (CP, sez. III, n. 7626/99), e salva, dunque, la buona fede (CP, sez. III, n. 1630/88). In sostanza, si tratta di verificare se sia ragionevole, anche in relazione al ruolo ricoperto ed alle circostanze del caso concreto, che al lavoratore debba farsi carico dell'obbligo di controllare la regolarità dei lavori affidatigli. (n.b.: gli artigiani (o cd tali) e le ditte individuali non sono ovviamente da considerare prestatori di lavoro subordinato, ma "costruttori" a tutti gli effetti).

Il locatore ed il conduttore

In caso di locazione, il proprietario/locatore non è responsabile per la costruzione senza "permesso" realizzata dal conduttore, poiché questi ha acquisito l'autonoma disponibilità dell'area interessata ed il relativo titolo per richiedere il "permesso", a meno che, naturalmente, il proprietario/ locatore si sia ingerito in qualunque modo, anche sotto forma di concorso morale nella esecuzione dei lavori.

Gli acquirenti dell'immobile o del lotto abusivo

Relativamente alla ipotesi della lett. b), art. 44 ([4]), T.U. (già art. 20, L.Q.), immobile abusivo, il notaio va incontro a gravi responsabilità se roghi senza la dichiarazione di regolarità edilizia ed urbanistica e ciò, in linea di massima, dovrebbe limitare le ipotesi di responsabilità dell'acquirente. Per la ipotesi della lett. c), art. 44, T.U. lotto abusivo, gli acquirenti di singoli lotti non concorrono nel reato di lottizzazione abusiva per il solo fatto dell'acquisto, ma soltanto se siano consapevoli dell'abusività dell'intervento (CP, sez. III, n. 10061/95), ciò che si verifica in particolare se al momento dell'acquisto il programma lottizzatorio abbia iniziato a delineare i propri aspetti materiali sul territorio (CP, sez. III, n. 12989/2000). La configurazione del reato è possibile anche in presenza di semplice contratto preliminare di alienazione dei singoli lotti, se si collochi in un contesto indiziario che riveli in modo inequivoco la finalità edificatoria (CP, sez. III, n. 3668/2000). Si rammenti altresì che la giurisprudenza ritiene necessario, per questa fattispecie, il dolo, e non la semplice colpa (cap. X, par. 1).

Il tecnico

Salvo quanto visto sopra a proposito del direttore dei lavori e del progettista, è stato altresì ritenuto responsabile del reato di lottizzazione abusiva (lett. c), art. 20 L.Q., ora, art. 44, T.U.), essendone stato dimostrato il dolo:

il tecnico (nella specie: geometra) che ha predisposto il piano di lottizzazione, di cui ha richiesto ed ottenuto l'approvazione da parte dell'UTE (ora, Ufficio del territorio) (CP, sez. III, n. 1279/87) (violando anche la legge professionale, poiché la redazione di tali piani non rientra nella competenza del geometra) (CS, sez. IV, n. 4620/2001);

il tecnico che abbia operato l'ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, comprese anch'esse nella maggiore estensione della proprietà originaria (CP, sez. III, n. 10061/95).

Il notaio

Se il notaio non ottemperi a quanto disposto dall'art. 30 ([5]), T.U., e roghi una compravendita senza il relativo certificato di destinazione urbanistica (salvo il caso di terreni che costituiscano pertinenze di edifici censiti nel n.c.e.u., se la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 mq) potrebbe configurarsi il reato dell'art. 361 ([6]), c.p. Con riferimento, poi, al] a ipotesi della

lett. c), art. 44, T.U. (lottizzazione abusiva), non può concorrervi il notaio che si sia limitato alle autentiche degli atti (CP, sez. un., n. 1/90): può invece concorrervi se si possa desumere (es. da: dimensione complessiva strutturale di ogni singolo atto; sistema negoziale predisposto per eludere specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici (es. minima unità colturale); stipulazione diluita nel tempo di vari atti da parte degli stessi venditori per il medesimo terreno) che abbia coscientemente e volontariamente partecipato al piano lottizzatorio (CP, sez. III, n. 12989/2000).

Le persone giuridiche

La responsabilità penale è strettamente personale e per fatto proprio, ed una persona giuridica, in quanto tale, non può essere incriminata. Senza affrontare il delicato problema della efficacia delle deleghe di responsabilità, due sono i principi di carattere generale che è necessario contemperare:

il responsabile delle eventuali violazioni commesse nell'ambito dell'attività di impresa è la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e per essa agisce, ma

occorre sempre accertare anche l'effettivo contegno tenuto da ciascuna persona/organo in relazione ai poteri in concreto esercitati.


[1] Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire , il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire , con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire , il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
[2] Art. 348 c.p.
Abusivo esercizio di una professione.
[I]. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [ 2229 c.c.], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro [ 498].
[3] Art. 481 c.p.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
[I]. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [ 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.
[II]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
[4] Art. 44 (L) - Sanzioni penali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa
[5] Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e 7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
[6] Art. 361 c.p.
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
[I]. Il pubblico ufficiale [ 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [ 331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], è punito con la multa da 30 euro a 516 euro [ 363, 384].
[II]. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [ 57 c.p.p.], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [ 331, 347 c.p.p.;16 att. c.p.p.; 221 coord. c.p.p.].
[III]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [ 120].

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