Sequestro del cantiere e proroga del permesso di costruire

02.11.2020

FATTISPECIE - Nel caso di specie il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile in buona parte costruito. Dopo la condanna in primo grado, il processo penale si era concluso con sentenza definitiva di non luogo a procedere per prescrizione; di conseguenza era stato revocato l'ordine di demolizione ed era stato disposto il dissequestro dell'immobile. Il Comune, dichiarata la decadenza del titolo, negava la proroga richiesta dalla ricorrente, non coinvolta nella vicenda penale e divenuta proprietaria all'esito di una procedura esecutiva civile.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - Ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Il medesimo articolo dispone la decadenza del titolo edilizio per l'ipotesi di inosservanza dei suddetti termini, salva il caso in cui, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga il cui positivo riscontro, peraltro, è subordinato al ricorrere di specifici presupposti tra i quali rientra il sopraggiungere di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire.

RILEVANZA DEI FATTI SOPRAVVENUTI - In proposito è stato affermato che i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (vedi C. Stato 01/04/2020, n. 2206).

SEQUESTRO PENALE - Tuttavia, secondo il TAR Campania-Salerno 15/10/2020, n. 1419, dal sequestro penale del cantiere discende una causa di automatica sospensione del termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire. Ed infatti il sequestro penale dell'immobile a carico della società precedente proprietaria ed il conseguente spossessamento di quest'ultima dalla disponibilità giuridico-materiale del bene rappresentano circostanze assolutamente impeditive ai fini della presentazione di un'istanza di proroga ad opera della proprietaria stessa, per temporaneo difetto di legittimazione attiva. Inoltre, a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali.

Sulla base di tale considerazione, il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, la pronuncia di decadenza per mancata presentazione di una formale istanza di proroga del permesso di costruire antecedentemente al termine previsto di ultimazione dei lavori fosse viziata in quanto non considerava in alcun modo il factum principis del sequestro penale.

CAUSA DI FORZA MAGGIORE - Sul tema peraltro è opportuno segnalare che il TAR Lazio Lazio-Roma, con la sentenza 12/06/2019, n. 7608, ha ritenuto che dal suddetto art. 15, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 discende che anche l'intervenuta causa di forza maggiore che non consente l'effettivo inizio dei lavori non comporta la sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e quindi, a maggior ragione, non determina una sua automatica proroga. Secondo questo indirizzo, pertanto, anche nel caso in cui emerga la sussistenza del c.d. factum principis o di cause di forza maggiore, l'interessato che voglia impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell'efficacia del titolo stesso.

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