Ripostiglio sul balcone: serve il permesso di costruire?
Il titolo edilizio non occorre nei casi di opere di modeste dimensioni che non sovvertono il decoro architettonico e non aumentano la superficie abitabile.
Le case sono piccole e lo spazio non basta mai. Soprattutto negli appartamenti condominiali in città, sfruttare il balcone per riporvi oggetti ingombranti, utensili e piccoli mobili diventa una soluzione quasi inevitabile. È un modo veloce e pratico per "alleggerire" l'interno della casa, ma bisogna in qualche modo coprire e proteggere le varie cose collocate, per evitare di lasciarle esposte all'aria aperta, alle intemperie e agli occhi dei curiosi; inoltre potrebbe essere comodo disporre di una scaffalatura interna.
Così se non vuoi o non puoi "chiudere tutto" il balcone realizzando una veranda, hai la possibilità di sfruttare alcune sue parti come ripostiglio, lasciando libero ed aperto il resto dello spazio. Ma per realizzare semplice un ripostiglio sul balcone serve il permesso di costruire? Per la risposta corretta a questa domanda entrano in gioco diversi fattori, che hanno a che fare soprattutto con l'estetica del fabbricato e la nuova volumetria creata dalla struttura.
Il ripostiglio sul balcone
Il modo più comune per creare un ripostiglio sul balcone è quello di installare un piccolo manufatto prefabbricato o componibile: in commercio ci sono molte soluzioni per realizzare armadi chiusi, in metallo, vetro opaco o materiali plastici che vengono fissati in aderenza al muro di tompagno, a volte agganciandosi anche agli angoli ed alla ringhiera.
Alcuni prodotti richiedono l'intervento di una ditta (a meno che tu non sia esperto di montaggi e installazione) altri sono già praticamente pronti per l'uso e necessitano solo di essere collocati ed agganciati. Come ora vedremo, la grandezza e la tipologia di questi "armadi esterni" incidono molto sulla soluzione della nostra domanda.
Il decoro architettonico
Mentre la chiusura completa che trasforma il balcone in una veranda richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire del Comune (ed anche per la copertura del terrazzo è necessaria l'autorizzazione), per realizzare un più modesto ripostiglio bisogna comunque considerare la sicurezza dell'opera e l'estetica del palazzo e confrontarsi in particolare con il decoro architettonico dell'edificio condominiale, che potrebbe risultare alterato dalla presenza del nuovo ripostiglio, che sarà ovviamente visibile dall'esterno.
Per mettere un ripostiglio sul balcone non occorre una preventiva autorizzazione dell'assemblea o una comunicazione all'amministratore, ma gli organi condominiali potrebbero opporsi alle modifiche realizzate e chiederne la rimozione. Questo avviene soprattutto se si ravvisa una lesione del decoro architettonico della facciata.
Permesso a costruire: quando è necessario
Abbiamo accennato al fatto che per chiudere completamente un balcone occorre munirsi del permesso di costruire rilasciato dal Comune, altrimenti l'opera integrerebbe un abuso edilizio con l'applicazione delle sanzioni penali previste e la conseguente demolizione. Ma per la chiusura parziale, che avviene proprio nel caso del ripostiglio, il permesso di costruire non sempre è necessario ed anzi in molti casi non occorre.
La giurisprudenza si è occupata più volte dei casi concreti ed ha stabilito alcuni punti fermi. Una recente sentenza del Tar Campania [1] ha annullato l'ordine di demolizione emesso per una struttura realizzata in vetro ed alluminio di modeste dimensioni - si trattava di un armadio di poco più di un metro per un metro - che non alterava la sagoma del fabbricato e non creava una nuova volumetria o cubatura.
La questione della lesione del decoro architettonico era stata sollevata perché il palazzo si trovava in un quartiere elegante di Napoli; ma dopo gli accertamenti svolti dalla Polizia locale era emerso che non c'era stata nessuna alterazione della facciata dell'edificio e nessuna variazione delle sagome e dei prospetti.
Il Tar ha stabilito che il ripostiglio può restare dov'è (e dove si trovava, essendo presente da circa 10 anni), compiendo anche un'ampia rassegna della giurisprudenza formatasi in materia. Ecco i principi affermati dalla giurisprudenza: quando la chiusura del balcone trasforma il vano in superficie abitabile, con creazione di maggiore volumetria, l'opera va preceduta dal rilascio del titolo edilizio [2].
In questo modo, infatti, viene creato «un nuovo locale autonomamente utilizzabile», che non potrà qualificarsi «né come pertinenza né come intervento di manutenzione straordinaria o restauro» [3]. Al contrario, quando il manufatto non ha queste funzioni ed è di modeste dimensioni, rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera, che non è soggetta al previo rilascio di alcun titolo edilizio.