Responsabilità abuso edilizio: ultime sentenze

05.01.2021

Demolizione e sanzioni penali per l'abuso edilizio: chi ne risponde.

Responsabilità del proprietario in caso di inottemperanza alla demolizione.

L'estraneità all'illecito edilizio accertato, di per sé sola, non sottrae il proprietario alla misura sanzionatoria pecuniaria susseguente all'inottemperanza a quella ripristinatoria: incombe, infatti, su tale soggetto, siccome interessato ad evitare la perdita del diritto dominicale, anche il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'abuso. Conseguentemente, al fine di riparare il proprietario incolpevole dall'altrui illecito edilizio da conseguenze eccessivamente penalizzanti, ossia dagli effetti sanzionatori ex art. 31, commi 3, 4 e 4- bis, del d.P.R. n. 380/2001, occorre che egli dimostri, da un lato, la sua estraneità all'abuso e, dall'altro, l'assunzione di iniziative consentite dall'ordinamento, che siano idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa. E, a guisa di misura idonea ad escludere la partecipazione all'abuso effettuato da terzi, si richiede, in particolare, un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del detentore, al fine di evitare, appunto, gli accennati effetti sanzionatori.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 01/08/2020, n.985

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La posizione del proprietario estraneo all'abuso può ritenersi neutra rispetto all'acquisizione al patrimonio comunale.

In materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di quest'ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica. n. 380 del 2001, anche con riferimento all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell'opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento; pertanto non è dubbio che il proprietario deve essere coinvolto nel procedimento successivo all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, a prescindere da una sua diretta responsabilità nell'illecito edilizio.

Consiglio di Stato sez. VI, 24/06/2020, n.4070

L'ordine di demolizione di un abuso edilizio può essere diretto anche contro il soggetto che ha la disponibilità materiale del bene, pur non essendo responsabile dell'abuso.

In materia di demolizione, la figura del responsabile dell'abuso non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l'opera ritenuta abusiva, ma si riferisce necessariamente anche a colui che di quell'opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato. L'ordine di demolizione, infatti, non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo integrante responsabilità a carico del suo destinatario, non è un provvedimento diretto a sanzionare un comportamento illegittimo da parte del trasgressore, ma è un atto di tipo ripristinatorio avendo esso la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere abusive. Per tale ragione, l'ordine di demolizione deve essere rivolto a colui che abbia la disponibilità materiale dell'opera abusiva, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non per la legittimità dell'ordine di demolizione.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 03/06/2020, n.2159

Il decorso del tempo dal momento della commissione di un abuso edilizio non preclude alla P.A. di adottare l'ordine di demolizione

Il decorso del tempo dal momento della commissione di un abuso edilizio non preclude all'Amministrazione di adottare l'ordine di demolizione, configurandosi piuttosto specifiche conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di un atto doveroso.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 15/05/2020, n.827

Soggetto passivo dell'ordine demolitorio di un abuso edilizio è colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, indipendentemente dalla sua responsabilità nella commissione dell'illecito.

Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso; potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico - edilizia, e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità ad eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale. Del resto, l'ordinanza di demolizione costituisce una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e ciò legittima l'individuazione del proprietario tra i soggetti che simile illecito è onerato a rimuovere.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 07/02/2020, n.264

Divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato: è nulla.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985, è nulla, in ogni caso e indipendentemente dall'anno di edificazione dell'immobile, la divisione giudiziaria di un bene in comunione ove sia stata riscontrata la irregolarità urbanistica del fabbricato .

Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, n.2675

A seguito di interventi privi di permesso viene ingiunta la demolizione/rimozione al proprietario ed al responsabile dell'abuso

Accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, ovvero con variazioni essenziali, ne viene ingiunta la rimozione o demolizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. Nel momento in cui un abuso edilizio sia stato effettuato su un immobile concesso in locazione, la relativa responsabilità va riferita sia al conduttore che al proprietario.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 30/01/2020, n.1311

Destinatario della sanzione pecuniaria è il « responsabile » dell'abuso edilizio.

In ipotesi di abusi edilizi è illegittima la sanzione pecuniaria irrogata, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 nei confronti del nudo proprietario. Deve ritenersi, infatti, che destinatario della sanzione pecuniaria sia il « responsabile » dell'abuso e non anche il proprietario che non risulti responsabile dell'abuso né sia nella disponibilità e nel possesso del bene. La responsabilità di quest'ultimo può sorgere solo nel caso in cui egli sia responsabile dell'abuso ovvero quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione.

T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 16/01/2020, n.12

L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è adottabile anche nei confronti del proprietario, non responsabile in via diretta dell'abuso stesso.

Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione, l'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nell'individuare i soggetti destinatari delle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta; ciò perché nella nozione di responsabile dell'abuso rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che pertanto - quale detentore e utilizzatore - deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato; inoltre, nella disciplina legislativa statale, non è dubbio che il proprietario deve essere coinvolto nel procedimento successivo all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (in particolare, nel sub-procedimento relativo all'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime), a prescindere da una sua diretta responsabilità nell'illecito edilizio; tale sistema non presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali, e tanto per la dirimente ragione che si parla di sanzioni in senso improprio, non aventi carattere personale, ma reale, essendo adottate in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all'inerzia conseguente all'ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto dei territori.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/12/2019, n.13827

Reati edilizi e presupposti su cui fondare la responsabilità del coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro coniuge

In tema di reati edilizi, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all'edificazione, l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l'acquiescenza prestata all'esecuzione dell'intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l'immobile o l'esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita.

Cassazione penale sez. III, 25/09/2019, n.49719

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