Reato di calunnia
Il reato di calunnia è previsto dall'art. 368 del codice penale e punisce chiunque tramite denuncia, querela o istanza, incolpi qualcuno nella consapevolezza della sua innocenza o simuli nei suoi confronti le tracce di un reato
Cos'è il reato di calunnia
Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell'articolo 368 del codice penale e si configura qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (dirette all'autorità giudiziaria, ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferirne a quella o alla Corte penale internazionale) incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato.
Occorre precisare che la calunnia deve ritenersi configurabile sia quando il reato è stato effettivamente commesso da altri e l'accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest'ultimo.
L'interesse tutelato da tale norma è quello del corretto funzionamento della giustizia, perseguito evitando che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente (o per non aver commesso il fatto o per avere agito in presenza di cause di giustificazione).
Secondo alcuni autori e certa giurisprudenza, poi, il reato di calunnia deve considerarsi un reato plurioffensivo, in quanto l'oggetto della tutela apprestata dall'articolo 368 c.p. dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà dell'innocente incolpato e nel suo onore.
Caratteri generali della calunnia
Venendo ai caratteri generali della calunnia, va evidenziato che si tratta di reato comune (potendo essere posto in essere da chiunque), di mera condotta, di pericolo e a forma vincolata.
Non è configurabile il tentativo e la calunnia si consuma quando l'autorità riceve l'informazione calunniosa o viene a conoscenza delle tracce di reato. Trattandosi di reato istantaneo, la consumazione non è influenzata da eventuali evoluzioni normative relative alla nozione o alla procedibilità del reato.
Elemento soggettivo del reato di calunnia
L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico.
Devono esserci, cioè, la coscienza e la volontà di incolpare un innocente.
Pene e aggravanti (commi 2 e 3 dell'art. 368 c.p.)
La pena edittale prevista dal codice penale per il reato di calunnia è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni.
L'articolo 368 c.p., tuttavia, ai commi due e tre contempla anche delle ipotesi aggravate in cui la pena è aumentata.
In particolare, si tratta innanzitutto del caso in cui l'accusatore incolpi taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave.
Con riferimento a tale ipotesi, l'aumento di pena non è determinato dalla legge e, pertanto, deve farsi applicazione di quanto previsto dall'articolo 64 c.p., con la conseguenza che può essere aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso (senza la possibilità di superare i trent'anni di reclusione).
L'articolo che punisce la calunnia tuttavia prevede, poi, più specificamente la reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
Calunnia e contravvenzioni
Il codice penale, all'articolo 370, prevede, in ogni caso, anche che le pene stabilite in via generale per la calunnia sono diminuite se essa concerne un fatto previsto dalla legge come contravvenzione.
Con riferimento ai termini effettivi della diminuzione occorre considerare quanto previsto dall'articolo 65, in forza del quale la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione da venti a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Procedibilità
Il reato di calunnia è un reato procedibile d'ufficio giacché, anche volendo aderire alla tesi che lo considera plurioffensivo, è fondamentale la tutela dell'interesse al corretto funzionamento del sistema giudiziario onde evitare che l'attività investigativa e della magistratura venga paralizzata da false notizie di reato.
La Cassazione sulla calunnia
Se questi sono i tratti caratterizzanti del reato di calunnia, in giurisprudenza si trovano numerose pronunce che hanno contribuito a delinearne i connotati in maniera più precisa:
Cassazione sentenza n. 20261/2019
La configurabilità del delitto di calunnia non presuppone affatto la presenza di una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza.
Cassazione sentenza n. 13416/2016
In tema di calunnia, la proposizione di plurime denunce contenenti false accuse depositate presso più autorità ed in luoghi distinti dà luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse.
Cassazione sentenza n. 6092/2013
Perché si configuri il reato di calunnia non è necessario che nella denuncia siano indicati tutti gli elementi costitutivi del reato, bastando la chiara indicazione del fatto oggetto di falsa incolpazione.
Cassazione sentenza n. 21789/2010
Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva perché lede l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia ed offende l'onore dell'incolpato che è legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.