Quando si può contestare una multa
Vizi formali e vizi sostanziali del verbale di infrazione al codice della strada: quali sono? Come si impugna una multa stradale? Esempi di contestazione multa.
Il timore di prendere una multa per violazione del codice della strada è una cosa che accomuna ogni automobilista. Purtroppo un po' tutti ci siamo passati: dal parcheggio in area vietata sino al mancato rispetto di un segnale di stop, sono innumerevoli le ragioni che giustificano una contravvenzione stradale. Il punto, però, è che molte volte l'autorità erra nel sanzionare determinate condotte: così come svariati sono i motivi che legittimano un verbale, altrettanto numerose sono le ragioni che permettono all'automobilista di contestare una multa.
Come ti spiegherò nell'articolo che spero avrai la pazienza di leggere, una multa può essere annullata per molti motivi. In modo sintetico, possiamo dire che i vizi delle multe stradali possono essere suddivisi in due grandi categorie: i vizi di natura sostanziale e quelli di natura formale. I primi riguardano il merito della multa, cioè i fatti che sono alla base della contestazione della violazione; i secondi, invece, ineriscono al modo in cui la multa viene comminata. Per entrambi i vizi è possibile ricorrere all'autorità competente e chiedere che la multa venga annullata. Se l'argomento ti interessa e vuoi saperne di più, allora credo che ti convenga proseguire nella lettura: scopriremo insieme quando si può contestare una multa
Vizi formali della multa: quali sono?
Come anticipato in premessa, i vizi di una multa stradale sono sostanzialmente di due tipi: formali e sostanziali. Cominciamo dai primi.
I vizi formali della multa sono attinenti alla procedura che conduce all'emanazione della sanzione, nonché alla compilazione del verbale da parte dell'autorità.
A titolo di esempio, immagina una multa che non riporti la norma del codice della strada violata, che manchi della sottoscrizione dell'agente accertatore, che non indichi o indichi in maniera errata la targa del veicolo, oppure ancora che non riporti le modalità per il pagamento o per fare ricorso.
Non ogni vizio formale è idoneo ad invalidare la multa: lo è solamente quando dall'errore derivi una conseguenza importante, come ad esempio l'impossibilità di identificare il veicolo oppure il trasgressore. Ad esempio, l'errata indicazione della data di nascita del trasgressore diventa irrilevante se lo stesso è identificabile attraverso le altre indicazioni riportate nel verbale.
I vizi formali del verbale di Contravvenzione
Da quanto appena detto nel paragrafo precedente possiamo individuare i principali vizi formali rintracciabili all'interno del verbale che viene elevato dalla polizia stradale (o da organo equiparato).
Perché possa essere considerato esatto, il verbale di contravvenzione deve contenere:
- il giorno, l'ora e la località dell'avvenuta violazione al codice della strada;
- le generalità e la residenza del trasgressore ed eventualmente le indicazioni sull'identità del proprietario o del soggetto ad egli solidale (il proprietario della vettura, ad esempio);
- gli estremi della patente di guida del conducente;
- il tipo di veicolo e la targa dello stesso;
- l'indicazione della norma violata del codice della strada;
- le dichiarazioni che il trasgressore chiede vengano inserite;
- la somma da pagare con i relativi termini, l'ufficio presso cui si può ottemperare ed il numero di c/c postale o bancario da utilizzare, le modalità di pagamento in forma ridotta;
- l'indicazione dell'autorità alle quali sia possibile presentare ricorso;
- le indicazioni degli agenti che hanno accertato l'infrazione (loro nominativo) o del responsabile del procedimento;
- qualora sia stata prevista dalla violazione, l'indicazione relativa ai punti patente decurtati.
Come detto in precedenza, non ogni vizio formale comporta necessariamente l'invalidità della multa: ad esempio, se nel verbale è errata l'indicazione del modello dell'auto ma la descrizione e (soprattutto) la targa è esatta, allora la contestazione della multa potrebbe essere rigettata dall'autorità.
Vizi sostanziali della multa: quali sono?
Una multa può essere contestata anche per vizi sostanziali. I vizi sostanziali riguardano il merito, cioè i fatti che giustificano l'emanazione di una multa.
In altre parole, i vizi sostanziali di una multa riguardano i motivi della multa stessa: ad esempio, l'agente accertatore scrive che l'auto parcheggiava in uno stallo destinato ai disabili, quando in realtà le strisce erano bianche.
A differenze dei vizi formali, che riguardano aspetti più "superficiali" ma ugualmente importanti, quelli sostanziali riguardano proprio il merito della vicenda, cioè come i fatti si sono svolti.
Esempi di vizi sostanziali della multa stradale
Facciamo qualche esempio di vizio sostanziale che giustifica l'impugnazione di una multa stradale.
La multa è nulla se la trasgressione al codice della strada deriva da una causa non addebitabile al conducente: è il caso del mancato rispetto di un divieto imposto da un cartello non leggibile perché oscurato dalla vegetazione, posto dietro una curva, divelto o spostato dal vento, ovvero sporcato dallo spay delle bombolette colorate.
Ancora, la multa è illegittima per vizi sostanziali se gli stalli del parcheggio non sono ben delineati (ad esempio, i contorni non sono più visibili); è ugualmente invalida la multa se è violata la distanza minima tra il cartello di avviso di controllo elettronico della velocità e la postazione della polizia con l'autovelox.
Ancora, i parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu sono illegittimi se sono posti all'interno della carreggiata occupandola anche solo parzialmente oppure se, nelle vicinanze, non esiste possibilità di sosta gratuita (le strisce blu devono essere posizionate in prossimità di quelle bianche), salvo si tratti di centro storico.
Quando si può impugnare una multa?
Quanto detto nel precedente paragrafo risponde alla domanda di fondo del nostro articolo: una multa si può impugnare sia per vizi formali che per vizi sostanziali.
Sarà dunque possibile fare ricorso contro una multa ogni volta che manchino o siano inesatte le indicazioni essenziali (identità del trasgressore, numero di targa, luogo della violazione, riferimento all'interno del verbale dei termini per impugnare, ecc.), ovvero sia ritenuta ingiusta l'elevazione della multa stessa perché si crede di non aver commesso alcuna infrazione.
Una multa può essere contestata anche nel caso in cui l'autovelox che ha rilevato l'infrazione non sia esattamente funzionante; se la multa non è stata notificata nei termini di legge (novanta giorni); se l'accertatore sia soggetto non abilitato a elevare una multa per infrazione al codice della strada.
Come si contesta una multa?
Ci sono diversi modi per contestare una multa. Per la precisione, contro una multa è possibile proporre ben tre tipi di ricorso, e cioè:
- ricorso in autotutela;
- ricorso al prefetto;
- ricorso al giudice di pace.
Tieni presente che il ricorso preclude la possibilità di beneficiare del pagamento in misura ridotta, oltre che della decurtazione del trenta per cento nel caso di pagamento entro cinque giorni.
Inoltre, un ricorso rigettato comporterà l'aumento dell'importo da pagare, oltre a tutte le spese già sopportate (si pensi al contributo unificato nel caso di ricorso al giudice di pace). Quindi, è opportuno fare ricorso contro le multe quando davvero ce ne siano i motivi.
Come contestare una multa in autotutela
Il primo tipo di ricorso contro una multa è quello in autotutela. È il più semplice perché può essere fatto senza particolari formalità e senza l'assistenza di un avvocato: è sufficiente inviare una raccomandata a/r all'ente che ha emanato la multa (il Comune, la Provincia, ecc.; è facile individuarlo perché è riportato nell'intestazione del verbale) indicando i motivi per i quali la multa si ritiene nulla.
Poiché l'ente che riceve il ricorso non è obbligato a rispondere, è opportuno ricorrere all'autotutela solamente per vizi di natura macroscopica: si pensi ad un errore di persona, oppure ad una notifica fatta al vecchio proprietario dell'auto, oppure ad una multa elevata da chi non ne aveva la competenza (ad esempio, un ausiliario del traffico non incaricato dal Comune a contestare infrazioni).
Come fare ricorso al prefetto contro una multa?
Il ricorso al prefetto contro una multa [1] va presentato entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione, e quindi:
- dall'accertamento della violazione, se la contestazione è immediata;
- dalla notifica del verbale, se la contestazione è differita (è il caso della multa per eccesso di velocità, ad esempio).
Il ricorso può essere presentato sia dall'obbligato in solido che non abbia commesso materialmente l'infrazione (si pensi al proprietario dell'auto che non era alla guida) sia dal trasgressore stesso.
Come per il ricorso in autotutela, il ricorso al prefetto non necessita di particolari formalità: potrai quindi presentarlo senza l'assistenza di un avvocato, inviando semplicemente una lettera (raccomandata a/r) al prefetto territorialmente competente oppure all'organo accertatore stesso (polizia municipale, provinciale, ecc.) il quale sarà obbligato a trasmetterlo al prefetto, indicando i motivi di ricorso.
Al ricorso bisogna allegare una copia del verbale ed, eventualmente, la documentazione necessaria a provare l'erroneità del verbale. All'interno del ricorso puoi chiedere di essere ascoltati personalmente.
Il prefetto decide se confermare oppure annullare la multa:
- nel caso di rigetto del ricorso e quindi di conferma della multa, il prefetto emana, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, un'ordinanza con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una somma generalmente pari al doppio dell'originaria multa, oltre al rimborso delle spese. Si tratta di una vera e propria ingiunzione di pagamento,da notificare all'autore della violazione nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione [2]. Il pagamento della somma indicata deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. Contro l'ingiunzione di pagamento emanata dal prefetto, il cittadino può presentare ricorso al giudice di pace entro trenta giorni dalla notifica;
- nel caso in cui il prefetto ritenga fondato il ricorso, sempre nel termine di centoventi giorni, emette un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola direttamente all'organo accertatore; sarà poi quest'ultimo a darne notizia ai ricorrenti. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Come contestare una multa davanti al giudice di pace
Su vuoi contestare una multa puoi fare ricorso al giudice di pace [3]. Si tratta di un ricorso alternativo a quello al prefetto, nel senso che non è possibile fare prima l'uno e poi l'altro; inoltre, il ricorso al giudice di pace presuppone che la multa non sia già stata pagata.
Il ricorso al giudice di pace va presentato entro il termine inderogabile di trenta giorni dall'avvenuta contestazione (immediata o differita) della violazione.
Il ricorso al giudice di pace può essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento oppure depositato personalmente in cancelleria. Come per il ricorso in autotutela e per quello al prefetto, quindi, non occorre l'assistenza obbligatoria di un avvocato, nemmeno per stare in giudizio.
Di solito, il ricorso al giudice di pace per contestare una multa conviene quando dimostrare l'invalidità del verbale sia più difficile; in altre parole, conviene quando si è in presenza di vizi sostanziali della multa, cioè di difetti che possono essere rilevati solamente attraverso un'attenta analisi dei fatti.
Si pensi alla necessità di ascoltare dei testimoni: la testimonianza di terze persone non è ammessa davanti al prefetto e, pertanto, sarà necessario per forza adire il giudice di pace.
Ricorso al giudice di pace contro multa: come si fa?
Il ricorso al giudice di pace è un po' più complesso perché occorre rispettare alcune formalità. Innanzitutto, chi intende fare ricorso contro le multe al giudice di pace deve pagare un contributo unificato il cui importo varia a seconda della sanzione pecuniaria.
Per una multa che non superi i 1.100 euro, il contributo unificato costa 43 euro; per importi superiori, invece, il contributo costa 98 euro. A ciò bisogna aggiungere una marca da bollo da 27 euro.
Il ricorso al giudice di pace deve contenere:
- un originale e quattro fotocopie del ricorso;
- un originale e quattro fotocopie del verbale;
- una fotocopia degli eventuali documenti che si allegano;
- copia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente;
- contributo unificato e marca.
Nel ricorso può anche essere chiesta la sospensione della multa, in attesa che il ricorso venga deciso.
Il giudice di pace, sentite le parti e gli eventuali testimoni, valutato ogni altro mezzo istruttorio, può:
- rigettare il ricorso, ritenendolo infondato, e determinando a carico del ricorrente una sanzione di importo ricompreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata;
- confermare la multa con ordinanza, se chi ha presentato ricorso non si presenta in udienza senza valido motivo (salvo che la illegittimità della multa risulti dalla documentazione allegata dal ricorrente);
- annullare in tutto o in parte la multa se accoglie l'opposizione del ricorrente.
Se il ricorrente è condannato al pagamento, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. La sentenza del giudice di pace è in ogni caso appellabile in tribunale. Si tratta di uno dei vantaggi che questo strumento offre al trasgressore: quello di poter adire un ulteriore giudice a tutela dei propri diritti.
note
[1] Art. 203 codice della strada.
[2] Art. 204 codice della strada.
[3] Art. 204-bis codice della strada.
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