Proprietà privata: come funziona il divieto di accesso
Quando si può mettere un cartello di divieto di accesso e quanto è vincolante. Come proteggere la proprietà e cosa dice la legge sull'uso della strada privata.
Vi è mai capitato di girare a piedi o in macchina e di trovare un cartello di divieto di accesso in una proprietà privata? E vi siete mai chiesti se quel cartello è in regola, cioè se è un capriccio di chi abita in quella zona oppure ci sono delle basi legali per metterlo in bella vista e sbarrare la strada ai passanti?
Per rispondere a quest'ultima domanda, ahimè, c'è da porsene altre: per la proprietà privata, come funziona il divieto di accesso? Che cosa si intende per proprietà privata secondo il Codice della strada? E quando è vincolante il cartello di divieto di accesso in una proprietà privata?
Una domanda alla volta, una risposta che arriva.
Che cos'è la proprietà privata per il Codice della strada?
Partiamo dall'articolo 2 del Codice, cioè quello in cui viene definita e classificata una strada a cui applicare la normativa. In sostanza, il Codice stabilisce che una strada è quell'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Fate attenzione: l'articolo fa riferimento alla strada come area «ad uso pubblico» e non a chi è il proprietario. Significa che una strada di proprietà privata può essere percorsa da chiunque se quell'area è destinata ad uso pubblico e non ci sono degli ostacoli visibili (una stanga, ad esempio) o altri cartelli ben visibili (il divieto di acceso, appunto). E questo è già un primo punto fermo.
Ricordiamo, per completezza, che anche il proprietario della strada privata ad uso pubblico ha il suo vantaggio: sarà il Comune, e non lui, ad occuparsi della manutenzione, in quanto entrambi i tipi di strada sono equiparabili [1]. E, quindi, anche su una strada di proprietà privata va applicata qualsiasi norma della circolazione stradale [2].
Ma su quale strada privata non si può collocare un divieto di accesso perché ritenuta di uso pubblico? Sulla strada che:
- serve un numero indeterminato di persone;
- è ubicata all'interno di un luogo abitato;
- è inclusa nella toponomastica del Comune, cioè ha un nome;
- ha un edificio o degli edifici con un numero civico;
- ha una segnaletica stradale;
- ha una o più aree di parcheggio;
- è servita da servizi comunali come l'illuminazione pubblica o la manutenzione;
- serve di raccordo con altre strade o come sbocco con vie pubbliche ed è parte integrante della sede viaria stradale.
In altre parole, non sarà possibile collocare un cartello di divieto di accesso su una strada privata che bisogna per forza attraversare per andare in Comune, in parrocchia, al supermercato, in quanto di pubblica utilità e, quindi, ad uso pubblico. Allo stesso modo, è lecito dire che dove non c'è un cartello di divieto di accesso o un altro segnale come una sbarra o una catena, un'auto o un pedone è legittimato a transitare.
Come proteggere il diritto di proprietà privata?
Qui entra in scena il Codice civile. Contiene diversi articoli che riguardano il concetto della proprietà privata. Per l'argomento che ci interessa, ne segnaliamo alcuni.
Innanzitutto, quello riferito all'azione di apposizione dei termini [3] che consente ad uno dei due proprietari confinanti «di chiedere che siano ristabiliti o apposti i termini, ovvero i segni di demarcazione tra i due fondi, mancanti o divenuti irriconoscibili e che ciò sia fatto a spese comuni». In sostanza, una recinzione o anche un cartello di divieto di accesso.
Concetto ribadito in un altro passaggio, quello che sancisce che il proprietario «ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico» [4]. Questo articolo, legato a quello in cui si stabilisce che «il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo» [5] legittima non solo la costruzione di un muro o di una recinzione ma anche la collocazione di un divieto di accesso su una proprietà privata, in quanto «chiudere» significa impedire a terzi l'accesso al fondo, cioè alla privata proprietà.
Si può mettere un cartello "divieto di accesso" sul terreno privato?
Secondo il Consiglio di Stato, il Comune può consentire l'installazione di un cartello recante la sola dicitura di "strada privata" quando la strada, che pure non risulta acquisita al patrimonio comunale, né assoggettata ad uso pubblico, è comunque usata come via di collegamento con altre proprietà.Qualora invece in questa via privata non esistano oggettivamente gli elementi per la destinazione a pubblico transito, in quanto lungo la strada non esistono altri accessi privati oltre a quelli del soggetto richiedente l'autorizzazione, allora il Comune può rilasciare l'autorizzazione all'installazione del cartello "divieto di accesso esclusi i residenti".Peraltro la maggior parte dei Comuni italiani ha adottato regolamenti che disciplinano l'installazione di cartelli di questa tipologia, sia sotto il profilo morfologico che sotto quello delle autorizzazioni.
Si può ignorare il divieto di accesso?
Come abbiamo spiegato, se il titolare di una proprietà privata mette un cartello di divieto di accesso sulla sua strada che, però, è di uso pubblico, il cartello si può ignorare. Insomma, se per andare in Comune a fare una pratica devo proprio passare da lì perché non ho alternative, il proprietario della strada e del fondo può dire quello che vuole: ci passo e basta.
Il divieto di accesso è superato anche in caso di emergenza. Pensiamo, ad esempio, ad un intervento dei Vigili del Fuoco per bloccare un incendio o una perdita di acqua nel momento in cui il proprietario del fondo è assente. Certo, i pompieri dovranno informare il padrone di casa, ma non è che si devono fermare davanti ad un cartello di divieto di accesso. Soprattutto quando l'intervento deve mettere al riparo eventuali vicini. Alla peggio, saranno tenuti a lasciare un verbale o un altro atto apposto nell'abitazione o sulla soglia.
Naturalmente, quando i requisiti che abbiamo descritto prima sussistono, violare un divieto di accesso può avere dei risvolti penali. Entrare in una proprietà privata, per di più segnalata con un apposito cartello o recintata a dovere, è una violazione di domicilio e, come tale, viene punita dal Codice penale [6] con la reclusione da sei mesi a tre anni.
note
[1] Dlgs. n. 209/2005.
[2] Cass. sent. n. 646/1979.
[3] Art. 951 cod. civ.
[4] Art. 832 cod. civ.
[5] Art. 841 cod. civ.
[6] Art. 614 cod. civ.