Prelievo abusivo bancomat e reclamo alla banca

16.06.2020

Che succede in caso di truffa e utilizzo indebito della scheda bancomat da parte di terzi?

Qualcuno è riuscito a clonare la tua tessera bancomat. Non sai come, non sai quando ma è successo. Difatti, dall'estratto del tuo conto corrente hai notato alcuni prelievi abusivi che non sono riconducibili né a te, né ai tuoi familiari. Hai presentato un reclamo alla banca la quale però non ne ha voluto sapere: secondo il direttore, per ottenere la restituzione dei tuoi soldi, dovresti dimostrare di aver custodito diligentemente la tessera magnetica e aver fatto di tutto affinché nessuno se ne impossessasse. Una prova impossibile, a tuo avviso, visto che si tratta di dimostrare circostanze "negative", ossia che non si sono mai verificate.

Inoltre, ti viene contestato di aver denunciato il fatto con ritardo, provvedendo al blocco della carta quando ormai i prelievi erano stati eseguiti.

Non ti dai per vinto: hai così deciso di incaricare il tuo avvocato per fare causa all'istituto di credito. Che chance hai di vincere il giudizio? Ti puoi già fare un'idea di come sarà l'esito del giudizio leggendo la sentenza che la Cassazione ha di recente pubblicato [1]: una sentenza che spiega cosa succede in caso di prelievo abusivo del bancomat e reclamo alla banca.

I giudici si sono trovati a giudicare un caso molto simile al tuo, emblematico nella comune realtà quotidiana. L'impiego di mezzi tecnici in grado di frodare anche le macchinette Atm diventa sempre più sofisticato, al pari degli strumenti informatici per captare le credenziali di accesso all'home banking. La banca però deve fornire un servizio sicuro, in grado di arginare e contrastare tali fenomeni. Sicché, in caso di prelievo non autorizzato dal conto corrente, hai la possibilità di chiedere la restituzione del denaro. È la cosiddetta procedura del cash back per la quale, peraltro, gli istituti di credito sono assicurati. Vediamo come e in che modo agire.

La responsabilità del correntista per l'uso illegittimo del bancomat

La normativa vigente in materia di utilizzo di strumenti di pagamento prevede obblighi di diligenza e correttezza sia per il prestatore che per l'utilizzatore del servizio.

La legge [2] impone al cliente di comunicare alla banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato del bancomat non appena ne venga a conoscenza, nonché di adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento.

La stessa legge prevede che in tal caso egli potrà sopportare le perdite subite prima della comunicazione di cui sopra solo per un importo non superiore a 150,00 euro, mentre, ove non abbia effettuato la comunicazione o non abbia adottato le misure richieste o abbia agito con dolo o colpa grave, egli dovrà sopportare tutte le perdite senza applicazione di franchigie.

La Banca d'Italia [3] ha ribadito tali principi, aggiungendo che, in caso di utilizzo di uno strumento di pagamento registrato, il prestatore ha comunque l'onere di verificare che non sussistano elementi tali da non consentire di ritenere certa l'autorizzazione dell'utilizzatore [4].

La banca è responsabile per i prelievi abusivi dal bancomat

Secondo la Cassazione, la banca deve risarcire il correntista per i prelievi abusivi fatti anche prima del blocco del bancomat.

Difatti, in caso di prelievi non riconosciuti dal correntista, non spetta a quest'ultimo dimostrare di aver custodito diligentemente la tessera magnetica ma alla banca dimostrare la colpa grave del cliente nella custodia della stessa.

La maggior tutela nei confronti dei correntisti è prevista già a livello legislativo [5]: la normativa comunitaria e nazionale in materia di servizi di pagamento nel mercato interno, impone alla banca, che non voglia restituire le somme al proprio cliente, di dimostrare che l'operazione è riconducibile a quest'ultimo o a sua colpa.

La legge stabilisce difatti che l'onere di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, sia stata comunque effettuata correttamente e che non vi sia stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione, grava sulla banca.

In sostanza, riepiloga la Terza Sezione, «da un lato, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi; per altro verso grava sempre sulla banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente [6]».

Insomma, il correntista non può ottenere la restituzione del denaro trafugato da ignoti solo se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo. Ciò potrebbe succedere, ad esempio, a chi lasci la tessera dentro il portafoglio e dimentichi quest'ultimo sul sedile anteriore dell'auto, lasciandolo così alla mercé di tutti. Il correntista è tenuto ad evitare il furto del bancomat adottando i comportamenti più prudenti.

A giudicare così dalla sentenza della Cassazione, sembra che non abbia alcun peso la denuncia tardiva del prelievo illegittimo e quindi il blocco del bancomat avvenuto con qualche giorno di ritardo. Del resto, da nessuna parte sta scritto che il correntista abbia l'obbligo di effettuare un estratto conto con cadenza quotidiana per verificare che non vi siano state operazioni fraudolente.

La Cassazione ha valorizzato, nel caso posto alla sua attenzione, il fatto che la denuncia era avvenuta il giorno seguente i prelievi a fronte di una norma che prevede che avvenga "senza indugio".

Tali regole non possono essere derogate neanche da eventuali condizioni contrattuali fatte sottoscrivere al cliente e particolarmente onerose per quest'ultimo.

note

[1] Cass. sent. n. 9721 del 26.05.2020.

[2] Dlgs n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE.

[3] Banca d'Italia disposizioni di attuazione del 5/07/2011.

[4] A sua volta, il D.M. 30 Aprile 2007 , n. 112, contenente il "Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento", ha indicato all'art. 8 quali ipotesi concretanti rischio di frode su carte di pagamento monitorate: "1) sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento; 2) una ovvero più richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento".

[5] L'art. 10, comma 1, stabilisce che "qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita (..) è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti" e che "quando l'utilizzatore neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7", fra i quali figurano anche quelli, sopra ricordati, di custodire diligentemente i codici di accesso ai sensi del contratto. L'art. 12, comma 3, espressamente sancisce: "Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento".

[6] Cfr. ABF Decisione N. 92 del 12 gennaio 2017 e Decisione N. 5860 del 26 maggio 2017.

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