Pergotenda: serve il permesso per costruire?

23.09.2020

C'è bisogno di chiedere un'autorizzazione al Comune per mettere sul terrazzo una tenda-pergolato? Ecco cosa dice la giurisprudenza.

Chi ha la fortuna di avere un ampio terrazzo e vuole godersi dei momenti all'aperto spesso si ripara all'ombra di una pergotenda, cioè di una tenda-pergolato. Una struttura diventata tante volte elemento di discussione sulla necessità o meno di chiedere un'autorizzazione al Comune per installarla nella propria casa. È davvero così? Per la pergotenda serve il permesso per costruire?

Il dubbio è sorto - e ha scomodato più di un tribunale - perché da qualche parte c'è scritto che la struttura che la sorregge rientra nell'attività di edilizia libera. E già la parola «edilizia» può far credere che sia necessario passare dall'ufficio tecnico municipale a chiedere un documento per l'installazione. In realtà, come vedremo, non è proprio così. Lo ha anche confermato recentemente la Cassazione respingendo il ricorso di un Comune che aveva chiesto a un cittadino di rimuovere la tenda parasole perché messa lì senza la dovuta autorizzazione.

Facciamo chiarezza, allora, e vediamo se per la pergotenda ci vuole il permesso di costruire.

Pergotenda: che cos'è?

Giova, innanzitutto, stabilire la definizione di pergotenda, perché in essa si trova la chiave per capire se ci vuole o non ci vuole il permesso di costruire. Si ritiene pergotenda, o tenda pergolato, quella struttura leggera e amovibile fatta da elementi sottili in metallo o in legno, coperta da un telo anche avvolgibile oppure da stuoie in canna o in bambù o, ancora, da materiale plastico trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse, costituita da elementi leggeri assemblati tra loro e, quindi, rimovibili senza bisogno di opere di demolizione.

In parole più brevi: la pergotenda è una struttura coperta che non ha bisogno di opere murarie per essere installata o di opere di demolizione per essere rimossa.

Pergotenda: serve il permesso?

Come si diceva, la pergotenda ha «scomodato» spesso diversi tribunali, da quelli ordinari a quelli amministrativi. Ed è stato proprio un Tar, quello della Campania, a pronunciarsi recentemente sull'eventuale obbligo di chiedere il permesso di costruire per installare una tenda-pergolato.

Nella sentenza, il Tribunale amministrativo campano ha stabilito che l'opera non richiede quest'autorizzazione poiché è costituita da una tenda che ripara dal sole e dagli agenti atmosferici e non dalla struttura in sé, il cui scopo è soltanto quello di consentire il funzionamento dell'avvolgibile.

Inutile, quindi, oltre che illegittimo, che un Comune chieda a un cittadino di rimuovere la pergotenda perché l'installazione è stata fatta senza il permesso di costruire: la tenda-pergolato costituisce, infatti, un elemento di arredo esterno, non un vero e proprio intervento di nuova costruzione. La struttura in metallo o in legno ha l'unica funzione di consentire al proprietario di aprire e chiudere la tenda avvolgibile. Non si tratta, pertanto, di una veranda, ricorda il Tar della Campania. Non altera la sagoma o il prospetto dell'edificio. E non si tratta di un intervento di edilizia, come qualcuno potrebbe sostenere. In conclusione, il permesso di costruire non ci vuole.

Pergotenda in immobile abusivo: che succede?

Già in passato, e sempre in Campania, il Tar Salerno si era pronunciato sul bisogno di avere un permesso di costruire per le tende da sole [2]. E il giudice aveva, a sua volta, richiamato il parere del Consiglio di Stato, secondo cui la pergotenda «è un'opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione. L'opera principale - continua Palazzo Spada - non è, infatti, l'intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l'intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda».

Il Consiglio di Stato sostiene senza ombra di dubbio (è proprio il caso di parlare di «ombra», visto l'argomento) che la tenda, integrata nella struttura portante, «non può considerarsi una nuova costruzione, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio».

Il punto, si sottolinea ancora, è che la copertura e la chiusura perimetrale non presentano elementi fissi, stabili e di permanenza, per il carattere retrattile della tenda. Il che vuol dire che non presenta le caratteristiche di un «organismo edilizio» che crea nuovo volume o amplia la superficie.

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