Pergolato e tettoia: differenza
Il TAR Campania-Salerno 01/10/2020, n. 1257 si è pronunciato sulla necessità del permesso di costruire per la chiusura di un vano scala, la realizzazione di una veranda e di un pergolato.
CHIUSURA VANO SCALA E REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA - In particolare il TAR ha ribadito che:
- la chiusura di un vano scala determina una estensione dell'area residenziale, con conseguente incremento di volume e superficie, oltre che un'alterazione della sagoma e del prospetto, che rientra nell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, dovendosi escludersi che possa parlarsi di volume tecnico per le parti del fabbricato che si pongono a sua integrazione;
- anche la realizzazione della veranda con chiusura di un balcone richiede un preventivo rilascio di permesso di costruire, comportando la costituzione di un nuovo volume che va a modificare la sagoma di ingombro dell'edificio (in proposito si veda La veranda sul balcone necessita del permesso di costruire).
PERGOLATO - Con particolare riferimento al pergolato il TAR ha affermato che può essere considerato pergolato non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire solo una struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree o da una "incannucciata") e facilmente amovibile, che va qualificato come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile.
Quando invece il pergolato sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
DIFFERENZA TRA PERGOLATO E TETTOIA - Sulla differenza tra pergolato e tettoia la Corte di Cassazione (vedi sentenza C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183 con precedenti sia della Cassazione che della giurisprudenza amministrativa) aveva già chiarito che la diversità strutturale delle due opere (pergolato e tettoia) è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
Secondo la Cassazione si intende quindi per pergolato (come tale non soggetto a permesso di costruire) una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno.