Ordine di demolizione di manufatti pertinenziali a servizio dell'opera abusiva

28.01.2021

Il Consiglio di Stato si è pronunciato nell'ambito di una fattispecie in cui i ricorrenti si opponevano all'ordine di demolizione di un manufatto privo di titolo abilitativo e di un portico realizzato successivamente a servizio dell'originario corpo di fabbrica, sostenendo che:
- gli appellanti non potessero essere individuati quali responsabili dell'abuso originario, avendo acquisito soltanto successivamente alla edificazione dello stesso la disponibilità dell'area;
- la realizzazione del portico non potesse essere sanzionata, in considerazione della configurazione essenzialmente pertinenziale della struttura e la sua assoggettabilità a DIA (oggi SCIA), con la misura ripristinatoria di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001, ma solo con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, D.P.R. 380/2001.

Con riferimento al primo profilo C. Stato 02/12/2020, n. 7631 ha ribadito il principio secondo il quale gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile (l'estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con l'opera tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato.

Con riferimento alla legittimità dell'ordine di demolizione intimato in relazione al portico, il Consiglio di Stato ha affermato che il carattere asseritamente accessorio e/o pertinenziale di talune opere (nella fattispecie il portico successivamente realizzato e accertato solo in un secondo momento) non si rivela idoneo a sottrarre tale realizzazione alla irrogata sanzione demolitoria. Va infatti esclusa in nuce la qualificabilità, quale pertinenza urbanistica, del manufatto accessorio ad un'opera abusiva. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla irragionevole conseguenza di consentire la realizzazione e la permanenza sul territorio di un'opera, in quanto accessoria ad un'altra; nonché, nel caso di sua abusività, di applicare la più mite sanzione pecuniaria, quando, invece, l'edificio principale (che è la ragione stessa della qualificazione della prima in termini di pertinenza urbanistica) è inevitabilmente destinato, in ragione della sua illeceità, alla demolizione.

Pertanto, nel caso in cui il manufatto del quale si invochi la natura pertinenziale sia posto a servizio di un'opera abusiva, non trova applicazione il regime della pertinenza urbanistica, ma la regola generale, ricavabile dagli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/2001, secondo cui è da considerarsi intervento di nuova costruzione, come tale assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire, la costruzione di manufatti edilizi fuori terra, ivi inclusi l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere.

In conclusione, i giudici hanno respinto il ricorso e confermato l'ordine di demolizione.

Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia