Opere di edilizia libera: ultime sentenze

07.10.2020

Le opere di adeguamento dell'impianto della caldaia; la realizzazione di un ascensore interno; la costruzione di tensostrutture; il permesso di costruire.Indice

  • 1 L'eliminazione delle barriere architettoniche
  • 2 La Cila deve essere conosciuta dalla PA?
  • 3 Il rilascio del titolo edilizio
  • 4 La fruibilità dell'area pertinenziale
  • 5 Cosa rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera?
  • 6 Le tensostrutture necessitano di permesso di costruire?
  • 7 Quali opere edilizie necessitano del permesso di costruire?
  • 8 Il permesso di costruire per la tettoia
  • 9 La demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia
  • 10 Occorre il nulla osta per le opere di edilizia libera da eseguire all'interno di un Ente parco?
  • 11 Illegittimità dell'ordine di demolizione di una tettoia
  • 12 L'opera di risistemazione delle strada frontistante la proprietà del ricorrente

L'eliminazione delle barriere architettoniche

Gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di un ascensore interno, peraltro riconducibile alla nozione di volume tecnico, rientra tra i lavori di edilizia libera. Si tratta infatti di opere necessarie per l'utilizzo dell'abitazione, che non hanno una propria autonomia funzionale, ma si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/11/2018, n.11553

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La Cila deve essere conosciuta dalla PA?

Il regime dell'edilizia libera e dell'edilizia libera certificata diversamente da quello della S.C.I.A., non prevede una fase di controllo successivo sistematico che in caso di esito negativo si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio; la CILA deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione affinché essa possa verificare che le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 15/06/2020, n.1179

Il rilascio del titolo edilizio

La realizzazione di un pergolato su un lastrico solare di un edificio esistente, destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili dove l'installazione dei detti pannelli rappresenta attività di edilizia libera che non richiede il rilascio di un titolo edilizio nel momento in cui i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 23/04/2020, n.531

La fruibilità dell'area pertinenziale

Per stabilire in concreto quando la "tettoia" genericamente intesa possa venire realizzata senza titolo, occorre avvalersi delle definizioni contenute nel d.m. 2 marzo 2018, recante l'approvazione del "glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", ai sensi dell'art. 1 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016. Il decreto, ai nn. 46 e 50, elenca fra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali i pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo e le c.d. pergotende, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità dell'area pertinenziale.

Nell'uno e nell'altro caso, si tratta di manufatti che presentano una qualche similitudine strutturale e funzionale con le tettoie. Alla luce di tali definizioni, non costituisce attività edilizia libera l'installazione di tettoia composta da una struttura in legno sostenuta da colonne fissate sul parapetto di terrazza e, lungo un lato, sulla parete perimetrale esterna dell'edificio, con copertura formata da un pannello in materiale plastico rigido.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 07/02/2020, n.175

Cosa rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera?

Le opere di adeguamento dell'impianto della caldaia (consistite nello spostamento della caldaia stessa dall'esterno all'interno dell'appartamento servito con l'incasso della medesima in un'apposita struttura di pertinenza dell'unità abitativa e relativa creazione di un foro a forma di cunicolo realizzato per lo sfogo di eventuali fughe di gas) in ragione della finalità, dell'utilizzo e delle loro caratteristiche, vanno ad integrare un impianto tecnologico, quello di risaldamento e cioè di una struttura accessoria e pertinenziale all'unità a cui accedono; inoltre, per la loro natura non vanno ad alterare le parti dell'edificio in cui sono inserite ma anzi da esse sono assorbite senza che si possa configurare l'avvenuta realizzazione di un intervento disordinato ed incoerente.

Dunque, si è in presenza di un intervento di tipo logistico che per natura, consistenza dimensionale e funzionale e caratteristiche tutte, non ha rilevanza urbanistico - edilizia e, quindi, perfettamente rientrante nel perimetro della nozione di opere di manutenzione ordinaria, cioè di un'attività edilizia libera, non sottoposta al regime del previo rilascio del titolo edilizio abilitativo.

T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 27/01/2020, n.2

Le tensostrutture necessitano di permesso di costruire?

Le tensostrutture sono opere realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire, soltanto se funzionali a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e destinate ad essere rimosse entro novanta giorni, essendo irrilevante la tipologia dei materiali impiegati per la loro edificazione.

(Fattispecie relativa alla costruzione di una tensostruttura con tubolari in metallo, addossata e imbullonata alla parete esterna di un fabbricato, ancorata stabilmente al suolo e funzionale all'attigua attività di ristorazione).

Cassazione penale sez. III, 31/05/2019, n.38473

Quali opere edilizie necessitano del permesso di costruire?

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001, può ritenersi esclusa la necessità del previo rilascio del permesso di costruire in relazione ai soli interventi nei quali l'opera principale non è la struttura in sé, la quale si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda o delle piante rampicanti o di altra copertura leggera e retrattile, ovvero priva di elementi di fissità, stabilità e permanenza, onde, in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di un nuovo volume o superficie (nel caso di specie, le opere realizzate non sono state ritenute assimilabili ad alcuna delle opere sopra indicate e alle opere ricondotte all'edilizia libera, per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, e perché le strutture risultano realizzate in aderenza al preesistente immobile in muratura, saldamente infisse al suolo, e sono volte precipuamente alla creazione di nuove superfici e nuovi volumi da destinare all'ampliamento dell'attività di ludoteca).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 10/01/2019, n.143

Il permesso di costruire per la tettoia

Ai fini della valutazione circa la necessità del permesso di costruire per la tettoia, ed eventualmente della conseguente sanzione, è necessario considerare nello specifico come essa è realizzata, pertanto l'amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria, che rilevi esattamente le opere compiute, il perché non ritenga che si tratti di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

Consiglio di Stato sez. VI, 29/11/2018, n.6798

La demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia

Gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe, rientrano tra i lavori di edilizia libera. Conseguentemente l'ordinanza del comune per la rimozione o demolizione dell'ascensore installato nell'immobile del condominio e adottata ai sensi dell'art. 33 t.u. edilizia, che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo, è illegittima.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/11/2018, n.11553

Occorre il nulla osta per le opere di edilizia libera da eseguire all'interno di un Ente parco?

Le opere da realizzare in aree protette, come un parco, sono soggette all'art. 13 della legge 394/1991 in base al quale: "Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco".

La predetta norma, pur riferendosi ai titoli previsti prima dell'entrata in vigore del T.U. 380/2001, è comunque interpretabile in modo univoco, nel senso che nessun nulla osta è richiesto per le opere di edilizia libera che, come tali, non richiedono alcun titolo. Dello stesso avviso era l'art. 6 del T.U. 380/2001, secondo il quale nessun titolo edilizio era richiesto per opere di manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, salvo soltanto, in quest'ultimo caso, una comunicazione del Comune.

Consiglio di Stato sez. VI, 11/10/2018, n.5852

Illegittimità dell'ordine di demolizione di una tettoia

È illegittimo l'ordine di demolizione di una tettoia che si limiti ad una descrizione generica delle opere rilevate in quanto non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.

In proposito, quindi, l'Amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera .

Consiglio di Stato sez. VI, 09/10/2018, n.5781

L'opera di risistemazione delle strada frontistante la proprietà del ricorrente

La risistemazione della strada frontistante la proprietà mediante ulteriore sbancamento ed inserimento di un pozzetto in cemento non può rientrare nelle opere di edilizia libera, in quanto essa altera lo stato dei luoghi che, nel caso di specie, sono anche sottoposti a vincolo archeologico-paesistico dal 2001.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 17/01/2011, n.341

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