Oltraggio a pubblico ufficiale solo… in pubblico

15.06.2020

Una recente sentenza della Cassazione ci spiega quali sono i presupposti fondamentali per contestare questo reato e quello di resistenza.

Per incolpare qualcuno di oltraggio a pubblico ufficiale non basta offendere, ma l'offesa dev'essere sentita anche da altre persone. È, in estrema sintesi, la conclusione a cui arriva la Corte di Cassazione, con una recente sentenza [1].

Il caso specifico

I giudici hanno considerato il caso di un uomo che si era rivolto a due carabinieri con le seguenti parole: "mio padre è della guardia di finanza, voi non mi potete sequestrare ... Ora lo faccio venire e vi faccio vedere" . L'uomo era stato fermato dai carabinieri che gli avevano contestato violazioni delle norme del Codice della strada: viaggiava senza casco e, per questo, avrebbero dovuto sequestrargli il motorino. È, a quel punto, di fronte alla possibilità di un sequestro, che ha reagito male e pronunciato le parole di cui sopra, opponendosi al sequestro. Per questi motivi, era stato condannato in primo grado e in appello per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La Cassazione ha ritenuto, però, di dover annullare la precedente sentenza e alleggerire la pena. Vediamo perché.

La resistenza a pubblico ufficiale

La vicenda ci consente di capire quand'è che ricorrono i presupposti per vedersi contestati i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La resistenza consiste nell'opporsi con violenza e minacce allo svolgimento di un'attività da parte di un pubblico ufficiale. Sull'oltraggio ci soffermeremo, invece, tra poche righe.

Secondo i giudici della Cassazione non c'è dubbio che l'uomo si sia macchiato del reato di resistenza, per la "palese carica intimidatrice" della frase da lui rivolta ai carabinieri. Infatti, ricorda la Cassazione, per commettere questo reato non bisogna concretamente impedire ai pubblici ufficiali di fare il proprio lavoro: è "sufficiente - scrivono i giudici - che la violenza o minaccia usata dall'agente sia potenzialmente idonea a impedire o ostacolare il compimento di un atto di ufficio o di servizio". La frase dell'imputato lo era.

L'oltraggio a pubblico ufficiale

Quanto, invece, all'oltraggio, che consiste nell'offendere l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre sta lavorando, qui si richiede che le espressioni offensive siano sentite da altre persone presenti. Questo, per la Cassazione, rappresenta un "aggravio psicologico" e, quindi, un fattore di pressione sul pubblico ufficiale che può "compromettere la sua prestazione, disturbandolo" [2].

La Cassazione ricorda che è sempre necessaria la presenza di almeno due persone che possano sentire le parole offensive. Un particolare di cui non abbiamo prova nel caso specifico che vi abbiamo raccontato. La prima sentenza di condanna a carico dell'uomo, infatti, si limitava a dire che le offese erano state pronunciate alla presenza di più persone, genericamente. Quella d'appello, invece, evidenziava "la presenza di più persone alla finestra" ma senza precisare "su quali basi si potesse ritenere che queste fossero in grado" di sentire nitidamente le offese ai carabinieri. Elemento fondamentale per contestare il reato di oltraggio che, secondo la Cassazione, in questo caso e per i motivi che abbiamo visto, non sussiste.

note

[1] Cassazione penale sezione VI n. 13688 del 6 maggio 2020;

[2] Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546;

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