Niente dehors senza permesso di costruire

30.10.2020

Il manufatto chiuso è stabile ed incrementa la superficie utile, perciò richiede il titolo abilitativo e il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

No ai dehors chiusi su tutti e quattro i lati ma privi del permesso di costruire: lo ha deciso il Tar Liguria con una nuova sentenza [1] respingendo il ricorso di un titolare di un ristorante. In base al piano urbanistico comunale, sono ammessi i dehors aperti, cioè i manufatti tamponati da non più di tre lati, ma non quelli interamente chiusi.

In particolare, il preventivo rilascio del titolo edilizio è necessario «per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell'attività di pubblici esercizi», afferma il Tar: essi sono considerati come «nuove costruzioni» [2] poiché «comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo nel tempo».

Nel caso deciso, è risultato che il dehors chiuso realizzava «un locale del tutto simile ad una sala ristorante interna» ed ampliava di più di 40 mq la superficie utile del ristorante, che era munito della sola concessione per occupazione permanente di suolo pubblico, ma essa secondo il Tar «non può valere quale permesso di costruire».

«Tutti i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti aventi dimensioni non trascurabili necessitano del titolo abilitativo edilizio - sanciscono i giudici amministrativi liguri - in quanto risultano idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l'assenza di opere murarie, trattandosi di strutture deputate ad uso perdurante nel tempo», e a sostegno di questa posizione richiamano la copiosa giurisprudenza in materia.

Dunque, fin quando il dehors era aperto da un lato il permesso di costruire non era necessario (e non occorreva pagare alcun contributo di costruzione), ma quando è stata realizzata la chiusura totale del manufatto, la trasformazione ha aumentato la superficie agibile e l'opera è divenuta soggetta alle più severe norme che prevedono il rilascio del titolo abilitativo per quella che è stata considerata a tutti gli effetti una nuova costruzione a carattere stabile.

Ora, l'esercente per sanare l'abuso edilizio dovrà pagare un'oblazione, parametrata però ai soli oneri di urbanizzazione, in quanto il dehors è installato su suolo pubblico.

note

[1] Tar Liguria, sent. n.685/20 del 8 ottobre 2020.

[2] Art. 3, comma 1, lett. e.5 del D.P.R. n.380/2001.

Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia