La manutenzione ordinaria di opere abusive integra un nuovo reato

09.11.2020

La Corte di Cassazione ribadisce che anche gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su costruzione abusive costituiscono una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato. Per l'esclusione della responsabilità penale è quindi necessaria la verifica della validità dell'atto autorizzativo dell'opera oggetto dell'attività manutentiva.

Nel caso di specie il Tribunale aveva confermato il rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal PM dell'area su cui erano stati effettuati interventi di modifica e adeguamento di una pista di motocross su suolo agricolo, ritenendo:
- penalmente irrilevanti tali lavori, in quanto consistevano esclusivamente in interventi di manutenzione ordinaria;
- non meritevole di approfondimento la questione sulla legittimità del titolo autorizzatorio per la realizzazione della pista.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 08/10/2020, n. 27993, ha annullato l'ordinanza del Tribunale attribuendo viceversa - in contrasto con quanto affermato da quest'ultimo - rilievo dirimente all'accertamento della legittimità dell'atto autorizzativo. Secondo la Corte infatti le opere successive potevano ritenersi legittime solo nel caso in cui fosse stata certa la validità del titolo, mentre, in caso contrario, avrebbero dovuto considerarsi idonee ad assumere rilievo penale anche le mere condotte manutentive.
Sul punto è stato richiamato il costante e condiviso orientamento secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la valutazione del Tribunale avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma piuttosto la loro qualificabilità come prosecuzione di un'attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo a suo tempo rilasciato dal Comune su un'area con destinazione agricola.

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