Installazione dell’antenna di un impianto radiofonico: se è di notevole dimensione serve il permesso di costruire

06.02.2021

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 4.2.2021

La terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 4 febbraio 2021 ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale "se in astratto l'installazione dell'antenna di un impianto radiofonico non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, essa va considerata anche in concreto ed in relazione alla sua obiettiva consistenza, richiedendosi il permesso di costruire -un tempo, la concessione edilizia- laddove abbia notevole dimensione e vi siano annessi altri manufatti accessori (Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7422; id., 26 febbraio 2019, n. 1326; sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6714). Le anzidette caratteristiche dimensionali dell'opus, consentono quindi di attrarlo a seconda dei casi al regime concessorio ab origine. (...) Del resto, la qualificazione di opere edilizie quali "nuove costruzioni" riveniente dalla legge statale e segnatamente dall'art. 3, lett. e.4) del d.P.R. n. 380 del 2001, discorre di «installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione». Anche a voler ritenere tale disciplina implicitamente abrogata dall'avvento del Codice delle comunicazioni elettroniche, gli artt. 87 e ss. di tale Codice richiedono comunque la presentazione di un'istanza (o di una Scia per gli impianti di potenza fino a 20 Watt) agli organi comunali competenti, il che quindi esclude che possano essere realizzati in assenza di qualsiasi vaglio degli uffici preposti al rilascio dei titoli edilizi.(...)"

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