Individuare il responsabile dell’abuso edilizio

08.12.2022

Quando c'è abuso edilizio? Committente, titolare del permesso di costruire, costruttore e direttore dei lavori: quando sono penalmente responsabili?

"Welcome to the jungle": benvenuti nella giungla. Così esordivano diversi anni fa i Guns N' Roses. Cosa c'entra il noto gruppo hard rock statunitense con il diritto? Molto, almeno con riferimento alle leggi edilizie vigenti in Italia. Anche a chi si avventura in questo settore andrebbe dato il benvenuto in una vera e propria giungla, non composta di piante ed alberi ma di norme poco comprensibili. Con questo articolo risponderemo, tra le altre, alla seguente domanda: come si individua il responsabile di un reato edilizio?

Come vedremo, quando si tratta di abusi edilizi potrebbe esserci più di un colpevole, almeno agli occhi della giustizia. Basti pensare che, quando bisogna costruire un nuovo edificio o altro tipo di manufatto, le persone coinvolte sono diverse: si va dal committente alla ditta appaltatrice, passando per il direttore dei lavori. Se viene violata una norma edilizia, ad esempio perché è stato realizzato un immobile senza il rispetto dei limiti posti dal permesso di costruire rilasciato dal Comune, chi ne risponderà? Come si individua il responsabile di un reato edilizio? Scopriamolo insieme.

Reato edilizio: cos'è?

Per "reato edilizio" si intende l'illecito penale che viene commesso a seguito del mancato rispetto delle norme stabilite dalla legge a proposito della realizzazione di nuove opere.

Come vedremo, la legge prevede diversi tipi di reati edilizi, tutti comunemente chiamati "abuso edilizio". Vediamo di cosa si tratta.

Quando c'è abuso edilizio?

La legge [1] prevede diversi tipi di reato edilizio:

  • viene punito con l'ammenda fino a 10.329 euro chi non osserva le norme edilizie stabilite dalla legge, negli strumenti urbanistici (come, ad esempio, i regolamenti edilizi comunali) e nei progetti approvati. Commette questo reato, ad esempio, chi costruisce in difformità parziale o in variazione essenziale dal progetto approvato;
  • viene punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 fino a 51.645 euro chi costruisce in assenza del permesso di costruire, quindi in maniera del tutto abusiva, o chi costruisce in totale difformità dal progetto approvato. È il caso, ad esempio, di chi realizza una veranda sul proprio balcone senza permesso di costruire;
  • viene punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 15.493 fino ad € 51.645 colui che pone in essere una lottizzazione abusiva (si pensi a chi voglia costruire una fabbrica su un terreno agricolo), ovvero chi costruisce in assenza del permesso di costruire o in difformità totale o in variazione essenziale in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale.

In maniera generica, in tutti questi casi si parla comunemente di "abuso edilizio".

Altri reati edilizi

Esistono poi altre ipotesi di reato, alcune delle quali circoscritte alla responsabilità di specifici soggetti e che, talvolta, non presuppongono nemmeno che l'opera sia stata compiuta:

  • è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro il committente ovvero il direttore dei lavori o il costruttore che esegue opere in cemento armato in violazione delle norme che regolano i depositi dei progetti e dei calcoli statici che riguardano appunto le costruzioni in cemento armato. Si parla in questo caso di reato di lavori abusivi [2];
  • è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 103 a 1.032 euro il costruttore che non effettua la denuncia dei lavori presso lo Sportello unico [3];
  • è prevista l'ammenda da 206 a 10.329 euro per chiunque violi le disposizioni antisismiche [4].

Reati edilizi: chi sono i responsabili?

Come anticipato in apertura, nel caso di reato edilizio possono configurarsi le responsabilità di più soggetti.

Abbiamo già visto nel precedente paragrafo come alcuni reati possano scattare solo in capo a determinati individui: è il caso, ad esempio, del costruttore che non effettua la denuncia dei lavori.

Secondo la legge [5], quando si realizzano lavori per cui è necessario ottenere un titolo edilizio (ad esempio, il permesso di costruire) da parte del Comune, se gli interventi non sono regolari può scattare la responsabilità dei seguenti soggetti:

  • committente dei lavori, cioè colui che incarica l'appaltatore;
  • titolare del permesso di costruire (che coincide, quasi sempre, con il committente);
  • costruttore, cioè chi realizza i lavori su incarico del committente. È tale anche il subappaltatore, come ad esempio il piastrellista, l'idraulico, ecc.;
  • direttore dei lavori, cioè colui che, per conto del committente, controlla che i lavori siano eseguiti correttamente.

Tutti questi soggetti sono potenzialmente esposti a responsabilità per i reati edilizi, nei limiti delle proprie competenze. Analizziamo meglio questo aspetto.

Abusi edilizi: come si stabilisce il responsabile?

Non è sempre facile stabilire chi è il responsabile nel caso di abuso edilizio. Per alcune ipotesi di reato, è la legge a determinare direttamente il responsabile: ad esempio, il reato di omessa denuncia dei lavori può essere commesso solamente dal costruttore, così come visto sopra.

Nelle altre ipotesi, invece, bisogna stabilire chi effettivamente sia il responsabile tra titolare del permesso, committente, costruttore e direttore dei lavori.

Ad esempio, il costruttore è penalmente responsabile se, volontariamente, esegue l'opera in difformità rispetto al progetto approvato e depositato in Comune, nonostante le contrarie indicazioni del committente e del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori risponde dei reati edilizi ogni volta che non interviene per garantire che l'opera sia conforme al progetto. In tale sua veste, quindi, si assume la responsabilità per la non conformità delle opere realizzate rispetto al permesso di costruire.

Il direttore dei lavori è esente da responsabilità se contesta al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore le difformità dell'opera e, contemporaneamente, ne fa denuncia alle competenti autorità comunali.

Committente e titolare del permesso di costruire, che nella stragrande maggioranza dei casi coincidono con il proprietario dell'opera da realizzare, sono responsabili dei reati edilizi ogniqualvolta favoriscano la realizzazione dei lavori in difformità dal progetto approvato, oppure diano incarico di eseguirli senza nemmeno aver ottenuto il titolo edilizio.

Insomma, per individuare il responsabile di un reato edilizio bisogna verificare di volta in volta la concreta condotta che ha determinato la commissione di uno degli abusi previsti dalla legge. Ciò significa, ad esempio, che in presenza di un abuso realizzato dal costruttore non potrà rispondere il proprietario solo perché, formalmente, è il titolare dell'opera, purché dimostri la sua totale estraneità alla difformità e i suoi tentativi di darne segnalazione al Comune e al direttore dei lavori.

Se, al contrario, il proprietario era ben conscio dell'abuso e l'ha accettato o ne ha perfino approfittato (si pensi alla casa il cui ultimo piano sia stato alzato in difformità al progetto, a beneficio proprio del titolare), allora senz'altro scatterà la responsabilità penale.

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