Disturbo delle occupazioni e del riposo

22.06.2020

Leggi le ultime sentenze su: reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone; norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica; superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative; faccende domestiche in prima mattina.

Indice

  • 1 Schiamazzi dei clienti del locale
  • 2 L'esercizio di un mestiere rumoroso
  • 3 Rumori: il superamento della normale tollerabilità
  • 4 Disturbo ad un numero indeterminato di persone
  • 5 Rumori: la rilevanza penale della condotta
  • 6 Reato di disturbo del riposo delle persone: responsabilità
  • 7 Disturbo delle persone: lavori domestici all'alba
  • 8 Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
  • 9 Disturbo del riposo di più persone: configurabilità del reato
  • 10 Disturbo della quiete pubblica: l'obbligo di adottare le necessarie cautele
  • 11 Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: l'accertamento
  • 12 Emissioni sonore idonee a disturbare una moltitudine di persone
  • 13 Disturbo del riposo delle persone: configurabilità del reato o di illecito amministrativo

Schiamazzi dei clienti del locale

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore del locale che non impedisce i contenuti schiamazzi provocati da coloro che sostano dinanzi al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

Cassazione penale sez. III, 09/05/2019, n.28570

PUBBLICITÀ

L'esercizio di un mestiere rumoroso

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'attività di un bar regolarmente autorizzato dall'autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte ed all'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un "mestiere rumoroso", in quanto l'uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all'esercizio dell'attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l'illecito ammininistrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Cassazione penale sez. III, 11/06/2015, n.34920

Rumori: il superamento della normale tollerabilità

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

Cassazione penale sez. III, 09/04/2019, n.22459

Disturbo ad un numero indeterminato di persone

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (nella specie era stata contestato il fatto che l'imputata detenesse 22 cani in casa).

Cassazione penale sez. III, 15/11/2018, n.9699

Rumori: la rilevanza penale della condotta

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

Cassazione penale sez. VI, 15/03/2017, n.18416

Reato di disturbo del riposo delle persone: responsabilità

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (riconosciuta la responsabilità della proprietaria di due cani, che erano soliti abbaiare di giorno e di notte, con grande frequenza, in modo da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo degli abitanti nelle immediate adiacenze).

Cassazione penale sez. III, 15/12/2016, n.5613

Disturbo delle persone: lavori domestici all'alba

Integra il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), la condotta dell'imputata la quale era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo.

Cassazione penale sez. III, 11/10/2016, n.48315

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.

Cassazione penale sez. III, 18/07/2017, n.56430

Disturbo del riposo di più persone: configurabilità del reato

L'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato.

Cassazione penale sez. III, 12/07/2018, n.45262

Disturbo della quiete pubblica: l'obbligo di adottare le necessarie cautele

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne; la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità di pubblica sicurezza, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

Cassazione penale sez. III, 21/03/2018, n.19690

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: l'accertamento

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il giudice ben può fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.

Cassazione penale sez. fer., 29/08/2017, n.39883

Emissioni sonore idonee a disturbare una moltitudine di persone

Per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659, comma 1, c.p.) è necessario che le emissioni sonore rumorose superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l'attitudine a propagarsi e a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone.

Cassazione penale sez. III, 05/06/2016, n.25424

Disturbo del riposo delle persone: configurabilità del reato o di illecito amministrativo

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, c.p., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 c.p., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.

Cassazione penale sez. III, 06/04/2017, n.39454

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