Concetto di completamento funzionale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 4.2.2021
"La giurisprudenza della sezione ha chiarito, in termini generali, che "il concetto di completamento funzionale deve riferirsi alla realizzazione di un intervento di cui sia possibile riconoscere le caratteristiche tipologiche, in quanto siano presenti gli aspetti essenziali che ne individuano la funzione e ne consentano l'utilizzo" (tra le molte, sentenza n. 4168 del 2018). Con specifico riferimento al condono dell'abusivo mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui la sezione non ha motivo di discostarsi, ha stabilito che il completamento funzionale va inteso nel senso che "il manufatto deve essere già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l'uso diverso da quello assentito" entro il termine ultimo fissato dalla legge (Cons. St. sez. VI, n.150 del 2019). (...)"