Abuso paesaggistico: ultime sentenze
Costruzione abusiva; pagamento della sanzione pecuniaria; superamento degli indici volumetrici; zona sottoposta a vincolo paesaggistico; annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale.
Abuso paesaggistico
Il soggetto detentore qualificato e concreto utilizzatore del fabbricato - dal quale trae senza dubbio utilità economica, trattandosi di bene necessario per l'esercizio dell'impresa -non può sottrarsi all'imputabilità dell'illecito paesaggistico quanto meno a titolo di colpa, per non avere vigilato con adeguata diligenza sull'attività costruttiva svolta sull'immobile, dalla medesima detenuto in forza di contratto di leasing.
Vengono altresì in considerazione, nella presente fattispecie, due disposizione della l. n. 689 del 1981 sull'illecito amministrativo, vale a dire l'art. 3, per il quale l'autore dell'illecito risponde anche a titolo di colpa e l'art. 6, che prevede ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria la solidarietà fra l'autore del fatto ed il proprietario del bene immobile o il titolare di un diritto personale di godimento sul medesimo (il titolare del contratto di leasing è certamente titolare di un diritto personale di tal genere).
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 07/02/2013, n.357
Tutela dei beni paesaggistici
Il condono dell'abuso in zona tutelata non presuppone la sanatoria anche dell'abuso paesaggistico. Detto effetto di sanatoria non consegue neppure al parere soprintendentizio eventualmente reso in forma espressa, giacché esso costituisce atto endoprocedimentale privo di un'autonoma rilevanza ai fini della controversia oggetto del contendere, in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e si inscrive quindi nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente le illiceità di natura edilizia-urbanistica.
Conseguentemente, l'eventuale emissione del parere in sede di procedimento di sanatoria edilizia e l'emissione del provvedimento di sanatoria non possono essere assunti come dies a quo per il computo del termine di prescrizione dell'irrogazione della sanzione, trattandosi questo di atto emesso nell'esercizio di un potere esclusivo dagli organi dell'Amministrazione regionale, avente in materia di tutela dei beni paesaggistici competenza esclusiva.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 25/07/2013, n.2146
Responsabilità per abuso paesaggistico
In tema di abuso paesaggistico, il principio di offensività opera in relazione all'attitudine della condotta ad arrecare pregiudizio al bene tutelato, in quanto, essendo reato di pericolo, non è richiesta la causazione del danno. L'incidenza della condotta sull'assetto del territorio non può inoltre essere esclusa dalla successiva attestazione della compatibilità paesaggistica dell'opera, rilasciata dell'autorità competente (confermata la responsabilità dell'imputato per abuso paesaggistico, avendo egli realizzato dei percorsi pedonali, protetti da vetrate, in area sottoposta a vincolo specifico).
Cassazione penale sez. III, 18/02/2015, n.11048
Potere sanzionatorio esclusivo
In tema di bellezze naturali, l'art. 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497, conferisce all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico un potere sanzionatorio esclusivo in caso di realizzazione di immobili in zona vincolata in assenza del preventivo nulla osta; potere, questo, che non può ritenersi precluso dall'esistenza di una parallela procedura di sanatoria, peraltro avente un oggetto estremamente ridotto rispetto all'abuso paesaggistico, quando la costruzione nella zona vincolata è stata realizzata in assenza del necessario assenso preventivo.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 10/05/2013, n.1058
Vincoli paesaggistici ed ambientali
L'intervento realizzato in base ad autorizzazione paesaggistica annullata è assimilabile all'intervento privo di autorizzazione, per l'assenza di una disposizione strutturata sulla falsariga dell'art. 38, d.P.R. n. 380 del 2001, tale da consentire di regolarizzare a posteriori anche l'abuso paesaggistico.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 13/07/2012, n.1335
Abuso paesaggistico: sanzione e prescrizione
Attesa la natura di vera e propria sanzione amministrativa della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico e, per l'effetto, l'applicabilità dell'invocato art. 28 della l. n. 689/1981, il potere sanzionatorio si prescrive nel termine quinquennale dalla cessazione dell'abuso che (si) ritiene coincida con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 26/03/2018, n.607
Abuso paesaggistico: pagamento dell'indennità risarcitoria
Attesa la natura e la funzione risarcitoria dell'indennità prevista dall'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1947 (oggi art. 167 del d.lg. n. 42 del 2004), viene privata di fondamento l'opinione che individua la cessazione dell'illecito paesaggistico al momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria in quanto solo con l'atto di pagamento, secondo la misura determinata dall'Amministrazione, il trasgressore provvede realmente a ristabilire nel paesaggio quegli equilibri di valori alterati dall'utilizzo "sine titulo" e solo l'atto di pagamento si colloca nella struttura del provvedimento quale "condicio facti" per l'estinzione dell'illecito paesaggistico altrimenti destinato a permanere fino a quando con la corresponsione della somma dovuta non si è provveduto effettivamente a reintegrare il paesaggio dei valori che l'opera abusiva gli ha sottratto indebitamente.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 10/02/2017, n.294
Violazione delle prescrizioni della concessione edilizia
Nel caso qui in esame, l'ingiunzione impugnata risulta emanata sul presupposto della constatazione di due distinti ordini di violazioni, l'uno afferente all'autorizzazione paesaggistica e l'altro alla concessione edilizia: da un lato, infatti, veniva contestata alla ricorrente la violazione del divieto di uso di alluminio anodizzato e di avvolgibili in p.v.c, come prescritto nell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza, e, dall'altro, veniva constatata la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia volta a consentire l'utilizzo esclusivo di infissi in legno con persiane alla romana.
Ne deriva che l'abuso contestato assumeva, nel caso in esame, una duplice valenza in quanto rappresentava sia un abuso paesaggistico sia un abuso tipicamente edilizio. Orbene, a fronte di tale duplicità di contestazioni, la società istante, con il ricorso in trattazione, ha censurato esclusivamente il primo segmento motivazionale concernente la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, senza articolare distinti ed autonomi profili di gravame avverso il secondo motivo posto a base dell'ingiunzione, ovvero la violazione delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 23/03/2015, n.660
La realizzazione di opere edili senza la preventiva autorizzazione paesaggistica
Il reato paesaggistico per cui si procede deve ora essere qualificato come contravvenzione perché è stata addebitata all'imputato la violazione del vincolo speciale, che secondo la Corte Costituzionale n. 56/2016 non rileva ai fini della qualificabilità dell'abuso paesaggistico come delitto, e inoltre con certezza non vi è stato il superamento degli indici volumetrici che integra l'unica ipotesi di delitto paesaggistico ormai prevista dalla fattispecie dell'art. 181, comma 1 -bis, D.Lgs. n. 42/2004 come risultante all'esito della sentenza cit.
Corte appello Cagliari sez. II, 08/02/2017, n.98