Abusi edilizi: demolizioni più rapide

24.09.2020

Il Dl Semplificazioni stabilisce la competenza del Prefetto dopo 180 giorni dall'accertamento da parte del Comune. Previsto l'intervento del Genio militare.

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni, che oggi la Camera ha approvato con 214 voti favorevoli e 149 contrari, la procedura per le demolizioni delle opere edilizie abusive diventa più rapida.

La nuova legge introduce un apposito articolo [1] che sostituisce completamente la disciplina previgente, contenuta nel Testo Unico sull'Edilizia [2] e velocizza l'iter per rimuovere il manufatto realizzato in assenza di autorizzazioni o con difformità rilevanti ed insuscettibile di sanatoria.

Le maggiori novità incidono sulle competenze a disporre ed eseguire le demolizioni: d'ora in poi è previsto che, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine tassativo di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso da parte del Comune, la pratica passerà alla Prefettura.

A questo punto, sarà il Prefetto a disporre la demolizione, avvalendosi, per l'esecuzione, degli uffici del Comune nel cui territorio si trova il manufatto da demolire. È stabilito anche che il Prefetto potrà avvalersi dell'ausilio del Genio militare.

Finora, invece, la cadenza di trasmissione degli elenchi delle opere abusive e non sanabili avveniva con cadenza annuale e non era previsto in maniera esplicita l'intervento del Genio, ma solo, in via generica, quello delle «strutture tecnico-operative del ministero della Difesa».

Così i tempi di esecuzione delle demolizioni saranno più stringenti rispetto ad ora, anche perché la nuova norma ha disposto, a carico dei responsabili del Comune, «l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione» ed anche questo adempimento dovrà avvenire entro i 180 giorni successivi dal momento di avvenuto accertamento dell'abuso da parte degli organi comunali.

note

[1] Art. 10 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive".

[2] Art. 41 del D.P.R. n.380/2001 "Demolizione di opere abusive".

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