Attività di vigilanza

II Testo Unico per l'edilizia disciplina, come abbiamo già avuto modo di verificare, diversi livelli di intervento sul territorio, prevedendo, per la violazione dei precetti relativi ad ognuno di essi, apposite sanzioni. Il Titolo IV della Parte I è dedicato alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alla responsabilità ed alle sanzioni.

Primo soggetto deputato alla vigilanza sull'attività in parola è - alla luce degli artt.107 e 109 D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 - il dirigente del competente ufficio comunale; questi, "anche secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi".
Al dirigente in parola è demandato il compito, in presenza di Opere eseguite sine titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, di provvedere alla demolizione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora dai competenti uffici comunali sia constatata, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui agli strumenti urbanistici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina l'immediata sospensione dei lavori e, entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione, adotta i provvedimenti definitivi.
La normativa in esame, che, è bene ricordarlo, ripropone quanto già prescritto dall'art.4 della legge n. 47/85 (oggi art. 27 del D.P.R. 380/01), prevede espressamente un potere/dovere di vigilanza in materia edilizia tra i compiti affidati alla polizia giudiziaria. L'art.27, comma 4, infatti, recita: "Gli ufliciali ed agenti di polizia giudiziaria che durante il controllo di un cantiere non siano posti nelle condizioni di visionare il permesso di costruire, ovvero non sia stato affisso il prescritto cartello, ovvero in ogni altro caso di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti".

La maggior parte dell'attività repressiva di P.G. della Polizia Municipale è in tema di Polizia edilizia (Art. 4 della L. 47/85). L'art. 20 della predetta legge disciplina i casi nei quali si viola la normativa urbanistica e quindi, a seconda del tipo di violazione, si incorre in violazioni amministrative (sempre) ed anche penali. Di propria iniziativa, ma molto più spesso su segnalazioni, esposti, denunce, la polizia edilizia effettua dei controlli sull'attività edilizia nel territorio. Diminuiscono i casi in cui si edifica in totale assenza di concessione edilizia, ma molto spesso ci si trova di fronte a difformità essenziali dal progetto approvato. In casi di questo tipo si configura il reato penale e quindi si compiono una serie di atti urgenti e dovuti. Si procede alla compilazione del verbale del sopralluogo edilizio, copia della viene inviata a diversi soggetti, alla redazione della notizia di reato, inviata al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale, ci si può trovare nella ipotesi di dovere eseguire il sequestro preventivo del cantiere, che nelle 48 ore successive deve essere convalidato dal Giudice dell'indagine preliminare (G.I.P.), si dovrà predisporre apposito verbale di affidamento in custodia con la relativa nomina del custode giudiziario, vi potrà essere l'elezione del domicilio del trasgressore e la contestuale nomina del legale di fiducia. Come è riscontrabile le situazioni e gli atti da compiere sono diversi.nserisci qui il tuo testo...

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