Abusi edilizi

Gli abusi edilizi: i reati e le sanzioni

La violazione della disciplina in materia urbanistico - edilizia in senso stretto può determinare illeciti sia penali sia amministrativi, che tra loro concorrono (art. 44, c. 1, T.U.).

I reati edilizi in senso stretto

Sono previsti dall'art. 44, T.U. ([1]) (già art. 20, L.Q.), che, alle lett. a), b) e c), li elenca in ordine crescente di gravità. Si tratta di contravvenzioni, e non di delitti, per rispondere delle quali è sufficiente (tranne che per la fattispecie di lottizzazione abusiva) la colpa. Si tratta di reati formali e di pericolo presunto, e sono altresì reati propri, il concorso nei quali è ammissibile ex art. 110, c.p.. Il tentativo (art. 56, c.p.), invece, non è ammissibile. Salva comunque la permanenza, il reato è consumato quando sia stata posta in essere l'opera abusiva, la cui demolizione spontanea non estingue comunque il reato (CP, sez. III, n. 10199/98): la informativa dovrà comunque essere inviata. Si tratta di reati permanenti, e la permanenza cessa con:

l'ultimazione integrale dei lavori (CP, sez. un., n. 171 78/ 2002) (che si ha quando siano state realizzate tutte le parti dell'immobile/ e tutte le opere attinenti, (aperture, intonaco, impianti), rifiniture, infissi (CP, sez. III, n. 11146/2002) compresi),

la totale sospensione dei lavori, volontaria o imposta d'autorità (CP, sez. III, n. 381.36/2001.)

l'intervento di una causa di sanatoria,

la condanna di primo grado (idem).

Le fattispecie della lett. a), art. 44, T.U. (già art. 20 L.Q.)

Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Titolo IV del T.U.

Questa fattispecie si configura soltanto nei casi di opere soggette a "permesso"/super - d.i.a. e dovrebbero ritenersene escluse sia le norme, prescrizioni e modalità esecutive, imposte dal T.U., che non riguardino il "permesso" sia quelle che non facciano riferimento diretto all' attività edilizia.

Difformità parziali dal "permesso"

Si tratta di una categoria "di risulta", che comprende tutto ciò che non rientra, da un lato, nella nozione di "lavori effettuati senza permesso di costruire ", "in totale difformità o in varia.:ione essenziale", e, dall' altro lato, in quella di "varianti in corso d'opera"" (CS, sez. V. n. 5926/2001). Quando si tratti di opere relative ad immobili o zone vincolati, questi interventi sono considerati come eseguiti in variazione essenziale (infra par. 1.3.2), con altre più gravi conseguenze (art. 32, c. 3, T.U.([2]) già art. 8, l. n. 47/1985).

Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici

Non tutte le violazioni ai regolamenti dovrebbero essere sanzionate dalla lett. a) in esame, ma soltanto quelle direttamente afferenti all' attività edilizia (CP, sez. 1II, n. 1527/90), mentre lo sono tutte quelle relative agli altri strumenti urbanistici (piani).

Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal "permesso"

Si tratta delle prescrizioni/condizioni/clausole (ulteriori rispetto a quelle imposte da legge/strumenti urbanistici! che il dirigente/responsabile del competente ufficio comunale inserisce nel "permesso" (CP, sez. 1II, 17 febbraio 1981). Il reato in esame, però. ricorre soltanto in caso di inosservanza di modalità esecutive che riguardino ipotesi del tutto marginali e lievi: negli altri casi si applicheranno le più "pesanti" lett. b) o c) dello stesso art. (CP, sez. III, n. 2176/82).

Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle leggi regionali

Il riferimento è a prescrizioni ad integrazione o modifica delle norme per il controllo dell' attività urbanistici - edilizia (CP, sez. 1II, n. 1428/ 94). Se, invece, si tratta delle norme di legge regionale che stabiliscono le variazioni essenziali (art. 32, T.U. già art. 8, L. 47/1985), la loro violazione configurerà il reato, più grave, delle lett. c) o b), art. 44, T.U., a seconda che l'intervento sia su immobile o area vincolati ovvero non.

Modificazione di destinazione d'uso senza opere (cd funzionale), quando non vi sia legge regionale in materia" : rinvio

SANZIONI: Per tutte le fattispecie sopra elencate, in concorso con la lett. a), art. 44, T.U., si applica la sanzione amministrativa dell'art. 34, T.U. ([3]) (già art. 12, L.Q.): demolizione/rimozione {sanzione pecuniaria se la demolizione/rimozione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità).

Mancata esposizione del cartello di cantiere

Tale omissione costituisce reato soltanto se l'obbligo di esposizione sia prescritto dal regolamento edilizio oppure dal "permesso" (CP, sez. un., 29 maggio 1992).

Mancata esibizione in cantiere del "permesso" e dei suoi allegati

Tale comportamento costituisce reato solamente se l'obbligo sia prescritto dal regolamento edilizio oppure dal "permesso" (idem).

SANZIONI: Per le due fattispecie sopra elencate, in concorso con la lett. a), art. 44, T.U., si applica la sanzione amministrativa prevista dal regolamento comunale violato. Essendo dubbio se il reato si configuri nel caso di opere soggette soltanto a d.i.a. (mentre dovrebbe rimanere prefigurabile nel caso dì opere realizzate con super - d.i.a), il consiglio è di richiedere istruzioni alla Procura della Repubblica di riferimento.

Interventi edilizi in variazione essenziale in zone non vincolate

Per la nozione di variazione essenziale, si veda (Interventi edilizi in variazione essenziale nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale)

SANZIONI: In concorso con 1a lett. a), art. 44, T.U., sì applica la sanzione amministrativa dell'art. 31. T.U. (già art. 7, L.Q); demolizione/ripristino, o, in caso di inottemperanza, acquisizione di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune.

Le fattispecie della lett. b), art. 44, T.U. (già art. 20 L.Q.)

Opere eseguite senza "permesso"/super - d.i.a."

Sono tali non soltanto quelle eseguite senza che il "permesso" sia mai stato richiesto/rilasciato (rammentando che, al di fuori della super - d.i.a. non esistono titoli equipollenti al "permesso"), ovvero la super - d.i.a. sia stata presentata, ma anche quelle realizzate con titolo annullato o decaduto (CS, sez. V, n. 597/2000), ovvero con permesso di tipo diverso da quello specificamente previsto (es. permesso di ristrutturazione "pesante" in luogo di quello di nuova costruzione). Con riferimento alla ultimazione dei lavori dopo la scadenza, l'art. 15, c. 3, T.U., innovando rispetto alla disciplina previgente, che assoggettava tutti gli interventi eseguiti a titolo scaduto al titolo previsto per l'opera nel suo complesso, stabilisce che "La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso o per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività."

Opere eseguite in totale difformità da "permesso"/super - d.i.a "

La esecuzione in totale difformità si configura soltanto se venga realizzato un organismo edilizio integralmente diverso da quello risultante dai progetti approvati, per caratteristiche:

tipologiche

planovolumetriche

di utilizzazione (quando l'opera, cioè, risulti completamente diversa per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione), oppure in caso di

realizzazione di volumi oltre i limiti del progetto approvato (purché il "volume aggiunto" presenti il duplice requisito della a) autonoma utilizzabilità dia luogo, cioè, ad una struttura precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente: es. sottotetto trasformato in mansarda) e b)specifica rilevanza (abbia, cioè, in concreto una consistenza di significativa entità).

SANZIONI.: Per le fatti specie sopra elencate, in concorso con la lett. b), art. 44, T.U., si applica:

per le nuove costruzioni, la sanzione amministrativa dell' art. 31,T.U. (già art. 7, L.Q.): demolizione/ripristino, e, in caso di inottemperanza, acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune

per le ristrutturazioni "pesanti", la sanzione amministrativa dell' art. 33, T.U. (già art. 9, L.Q): demolizione/ripristino o, se impossibili, sanzione pecuniaria.

Inosservanza dell' ordine di sospensione dei lavori emesso dal dirigente

L'ordine di sospensione dei lavori è il provvedimento cautelare, adottato nell' immediatezza della comunicazione di violazione urbanistico ¬ edilizia, che consente al dirigente/responsabile del competente ufficio comunale di operare le dovute valutazioni in ordine ai fatti accertati, per la emissione, nei successivi 45 giorni, degli appropriati provvedimenti amministrativi (art. 27, c. 3, ([4]) T.U.). È da ritenersi non applicabile, sia in forza del principio di specialità sia perché non si tratta di provvedimento dato per ragioni di giustizia, l'art. 650 c.p.. Il termine di 45 giorni per l'adozione dei provvedimenti definitivi sarebbe, secondo la giurisprudenza più recente, soltanto ordinatorio se si tratti di opere iniziate senza titolo (CP, sez. III, n. 6329/99), con la conseguenza che anche dopo la scadenza dei 45 giorni sarebbe vietato proseguire i lavori; sarebbe invece perentorio, in caso di violazioni più lievi, con la conseguenza che dopo la scadenza i lavori potrebbero proseguire legittimamente: il consiglio, nel dubbio, è di richiedere istruzioni alla Procura della Repubblica di riferimento. Se sullo stesso immobile insistano sia l'ordine di sospensione dei lavori (amministrativo) sia un sequestro penale, in caso di prosecuzione dei lavori si avranno, in concorso, due violazioni della lett. b) (costruzione abusiva e inottemperanza all' ordine), oltre alla violazione dell' art. 349 c.p. -Violazione di sigilli.

Inosservanza dell' ordinanza di sospensione del "permesso" da parte del giudice amministrativo

La prosecuzione dei lavori dopo l'intervenuta notificazione (o comunque dopo la conoscenza effettiva) dell' ordinanza di "sospensiva", emessa dal giudice amministrativo, di parte o di tutto il "permesso", integra il reato di esecuzione dei lavori senza "permesso" (art. 44, lett. b) o c), T.U., già art. 20, stesse lett., L.Q.) (CP, sez. III, n. 9154/2000).

Opere eseguite con permesso di costruire illegittimo

Il "permesso" è illegittimo se rilasciato in violazione di legge o degli strumenti urbanistici. La giurisprudenza non è ancora consolidata sulla sanzionabilità di tali interventi, anche se quella più recente (C P, sez. III, n. 11716/2001) ritiene, comunque, che il giudice penale non può limitarsi a verificare l'esistenza in sé del titolo, ma deve riscontrarne la legittimità, anche se l'elemento soggettivo, in caso di titolo illegittimo, va valutato con estremo rigore, non potendosi sottoporre a sanzione penale chi, senza colpa, abbia confidato nell'atto amministrativo (poi ritenuto) illegittimo: anche in questo caso il consiglio è quello di richiedere istruzioni alla Pro­cura della Repubblica di riferimento.

I rapporti tra le lett. a) e b) dell'art. 44, T.U.

Non è ammissibile il concorso: per il principio di specialità, si applicherà soltanto la lett. b). E' invece ammissibile il concorso tra le due fatti­specie della lett. b) (costruzione abusiva e inottemperanza all'ordine di sospensione lavori).

Le fattispecie della lett. e) art. 44, TU. (già art. 20 L Q.)

Lottizzazione abusiva

Si concretizza con

l'inizio di opere che comportino trasformazione urbanistico‑edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o di leggi statali o regionali oppure senza autorizzazione alcuna (ed lottizzazione materiale), o

la predisposizione della stessa trasformazione (urbanistico‑edilizia), mediante il frazionamento e la cessione in lotti del terreno, in modo tale che, in relazione alla natura di questo e alla sua destinazione, se­condo gli strumenti urbanistici o altri riferimenti, se ne deduca in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (ed lottizzazione negoziale)

con possibilità che entrambe dette attività si intersechino (ed lottizzazione mista).

Elementi sintomatici :

infima entità dei lotti (purché tale, naturalmente, da consentire la edifi­cazione);

insuscettibilità di utilizzazione a fini agricoli;

non qualità di agricoltori degli acquirenti (CS, sez. V, n. 2411/2001);

l'esistenza o la previsione di urbanizzazioni (idem);

la vicinanza dei lotti ad insediamenti abitativi (idem);

l'esistenza di strade di accesso (idem);

maggiore o minore vicinanza di urbanizzazioni (TAR Emilia‑Romagna, BO, sez. 1, n. 377/98);

previsione di strade da adibire ad accesso pedonale e veicolare (idem);

il numero notevole degli acquirenti, con formazione di eccessivo numero di quote, anche se indivise (CP, sez. III, n. 3668/2000);

la divisione di un fondo in due parti, separate da recinzione e con accessi indipendenti (CP, sez. III, n. 8339/2000);

l'esistenza di contratti preliminari, se inseriti in un contesto indiziario che riveli in modo inequivoco la finalità edificatoria (CP, sez. 111, 29 febbraio 2000).

Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza (CP, sez. un., 3 febbraio 1990) richiede il dolo (ovviamente anche per il concorso). Si tratta di reato a consumazione alternativa, che sussiste sia quando l'autorizzazione manchi del tutto sia quando essa sia in contrasto con le prescrizioni, sia, anche, in presenza di un piano di lottizzazione approvato (CP, sez. un., n. 115/2002), mentre è irrilevante il rilascio di singole concessioni in sanato‑ essendo necessario, per la estinzione del reato, specifico provvedimento di autorizzazione alla lottizzazione (CP, sez. III, n. 11436/97).

SANZIONI: In concorso con la lett. c), art. 44, T.U., si applica la sanzione amministrativa dell'art. 30, T.U. (già art. 18, L.Q.): decorsi 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di sospensione, acquisizione automatica al patrimonio indisponibile del Comune, con successiva demolizione.

Interventi edilizi in variazione essenziale nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale

La determinazione del contenuto delle "variazioni essenziali" compete alle Regioni (art. 32, ([5]) T.U.) ma, in ogni caso, l'ipotesi può configurarsi soltanto quando si constati almeno una di queste condizioni:

mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard urbanistici;

aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato; e) modifiche sostanziali di parametri urbanistico‑edilizi del progetto approvato oppure della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alle definizioni di: manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica (in sostanza, quando, ad esempio, viene denunciata o autorizzata una manutenzione straordinaria e viene realizzata una ristrutturazione);

violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché non si tratti di fatti meramente procedurali.

In ogni caso, non possono, per legge, ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono:

sulla entità delle cubature accessorie

sui volumi tecnici

sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Si tratta di reato di pericolo e tali interventi, se effettuati su immobili sottoposti a vincolo (storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale), nonché su immobili situati nei parchi o in aree protette nazionali e regionali (art. 32, c. 3, ([6]) T.U. già art. 8, c. 3, L.Q.), sono considerati in totale difformità dal "permesso", anche con riferimento agli effetti penali (lett. e, art. 44, T.U.). Si noti, però, che le definizioni dell'art. 32, c. 3 e dell'art. 44, lett. c), T.U, non sono perfettamente coincidenti, perché mentre l'uno fa riferimento ad "immobili", l'altro fa riferimento a "zone": il divieto di analogia a sfavore del reo impone di richiedere precise istruzioni alla Procura della Repubblica di riferimento.

SANZIONI: In concorso con la lett. c) art. 44, T.U., si applica la sanzione amministrativa dell'art. 31 T.U. (già art. 7 L.Q.): demolizione/ripristino, o, in caso di inottemperanza, acquisizione di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune.

Interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, senza "permesso"/super d.i.a.

Valgono le considerazioni svolte supra "Opere eseguite senza "permesso"/super-d.i.a.", mentre le sanzioni penali più gravi sono giustificate dalla particolare natura dei beni protetti.

Interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in totale difformità da "permesso/super d.i.a.

Valgono le considerazioni svolte supra "Opere eseguite in totale difformità da "permesso"/super-d.i.a.", mentre le sanzioni penali più gravi sono giustificate dalla particolare natura dei beni protetti.

I rapporti tra le lett. a), b) ed e)

Non è ammissibile il concorso tra la lett. b) e la seconda ipotesi della lett. c): per il principio di specialità, si applicherà soltanto la lett. c). ammissibile, invece, il concorso tra la lett. b) e la prima ipotesi della lett. c) (lottizzazione abusiva). Non è ammissibile alcun concorso tra le lett. a) e c), poiché il reato, più grave, della lett. c) assorbe quello, più lieve, della lett. a) (CP, sez. III, n. 11716/2001).

Altri reati frequentemente riscontrabili nella attività di vigilanza edilizia

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677, c.p.)

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina pure chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (depenalizzato da d.lgs. n. 507/199)

Alla stessa sanzione soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434,c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa oppure un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene

Rovina di edifici o di altre costruzioni (art. 676, c.p.)

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (depenalizzato da d.lgs. n. 50711999).

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi oppure dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Rimozione od Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437, c.p.)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, oppure li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (art. 673, c.p.)

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, oppure rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, oppure spegne i fanali della pubblica illuminazione

Getto pericoloso di cose (art. 674, c.p.)

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, oppure, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733, c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734, c.p.)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

Violazione dei sigilli (art. 349, c.p.)

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da curo 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

Il reato si configura, una volta che il vincolo sia apposto e sino a che i sigilli non vengano materialmente rimossi dall'Autorità competente, e anche se il sequestro non sia poi stato convalidato (CP, sez. III, n. 24011 .100.11) e/o il provvedimento risulti poi inefficace o illegittimo (CP, sez. III, n. 4554312001), anche senza materiale effrazione dei simboli della sottoposizione a sigilli (CP, sez. 1, n. 201/2002).

Impiego di lavoratori stranieri irregolari (d.lgs. n. 286/1998, come mod. da L n. 189/2002)

Art. 22, c. 12

il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo (per lavoro subordinato, n.d.a.), oppure il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 24, c. 6

il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, oppure il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

Impiego di bambini ed adolescenti (d.lgs. n. 345/1999)

Artt.:

4, c. 1; 6, c. l; 8, c. 7, 1. n. 977/1967, sanzionati dall'art. 26, c. l;

3; 6, c. 2; 7, c. 2; 8, c. 1, 2, 4, 5; 15, c. l; 17, c. l; 18; 2 l; 22, l. n. 977/ 1967, sanzionati dall'art. 26, c. 2;

8, c. 6; 17, c. 2; 19; 20, c. 1 e 2, l. n. 977/1967, sanzionati dall'art. 26, c. 3.


[1] Art. 44 (L) - Sanzioni penali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa

[2] 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

[3] Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività

[4] 3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

[5] Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

[6] 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

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